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Ordinanza — n. 20778/2026 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 20778/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20778/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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onsigliere ALESSANDRINA TUDINO; aRilevato che Roberto Tirocchi ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Roma, che ha confermato la sentenza del Tribunale in sede, con la quale il medesimo è stato ritenuto responsabile del delitto di bancarotta fraudolenta distrattiva e condannato alla pena ritenuta di giustizia; Letta la memoria tempestivamente depositata nell'interesse dell'imputato, con la quale si insiste per l'accoglimento del ricorso; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità, non è deducibile in sede di legittimità, in quanto fondato su argomenti che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 20778/2026 — snpen · Corte di Cassazione: 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710;

Parole chiave

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censura dell'apprezzamento delle prove esame nel merito divieto della doppia presa in considerazione posizione dirigente in materia di doppia imposizione riapertura della pratica motivo di revisione
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Testo completo

onsigliere ALESSANDRINA TUDINO; aRilevato che Roberto Tirocchi ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Roma, che ha confermato la sentenza del Tribunale in sede, con la quale il medesimo è stato ritenuto responsabile del delitto di bancarotta fraudolenta distrattiva e condannato alla pena ritenuta di giustizia; Letta la memoria tempestivamente depositata nell'interesse dell'imputato, con la quale si insiste per l'accoglimento del ricorso; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità, non è deducibile in sede di legittimità, in quanto fondato su argomenti che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710;

Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo e altri, Rv. 260608; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838): il ricorrente insiste, invero, nel contestare il ruolo di amministratore di fatto e nel rivendicare l'estraneità rispetto ai fatti distrattivi ed alla dispersione della documentazione contabile, proponendo una rilettura dei dati probatori che, alla stregua delle conformi sentenze di merito - le cui motivazioni si integrano in un unico corpus argomentativo - si pone in contrasto con gli indicatori enunciati dalla giurisprudenza di questa Corte sia in riferimento alla dimostrazione dell'esercizio in fatto di poteri gestori (ex multis, Sez. 5, n. 2514 del 04/12/2023, dep. 2024, Commodaro, Rv. 285881 - 01), che della ricostruzione dei cespiti attivi distratti (Sez. 5, n. 20879 del 23/04/2021, Montella, Rv. 281181 - 01);

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. P.Q.MIl Consigliere estensore Il Pre i-hnte Alessand na Tudino • r- eresa Belmonte DEPOSITA IN CANT. A