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Ordinanza — n. 20772/2026 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 20772/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20772/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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nato a PALERMO il 27/09/1984 avverso la sentenza del 08/05/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO;Rilevato che Alessandro Di Salvo ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo, che ha confermato la sentenza del giudice di prime cure, con la quale l'imputato è stato ritenuto responsabile del delitto aggravato di furto in abitazione; Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denuncia vizi di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen., è manifestamente infondato, perché, come ben chiarito dalla Corte di merito, non vi erano i presupposti per riconoscere all'imputato il beneficio richiesto, in ragione del non modico valore dei beni sottratti e della complessiva condotta dallo stesso posta in essere (si veda la prima parte di pag. 4 del provvedimento impugnato);

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 20772/2026 — snpen · Corte di Cassazione: 62 n. 6 cod. pen., è manifestamente infondato, perché, come ben chiarito dalla Corte di merito, non vi erano i presupposti per riconoscere all'imputato il beneficio richiesto, in ragione del non modico valore dei beni sottratti e della complessiva condotta dallo stesso posta in essere (si veda la prima parte di pag. 4 del provvedimento impugnato);

Parole chiave

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imputazione di furto prove acquisite illegalmente allegazioni fattuali non credibili verdetto di colpevolezza insufficienza di prove alibi
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Testo completo

nato a PALERMO il 27/09/1984 avverso la sentenza del 08/05/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO;Rilevato che Alessandro Di Salvo ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo, che ha confermato la sentenza del giudice di prime cure, con la quale l'imputato è stato ritenuto responsabile del delitto aggravato di furto in abitazione; Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denuncia vizi di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen., è manifestamente infondato, perché, come ben chiarito dalla Corte di merito, non vi erano i presupposti per riconoscere all'imputato il beneficio richiesto, in ragione del non modico valore dei beni sottratti e della complessiva condotta dallo stesso posta in essere (si veda la prima parte di pag. 4 del provvedimento impugnato);

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M