Ordinanza — n. 20771/2026 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IA05S1EKQ nato il 15/11/1994 avverso la sentenza del 15/05/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZE dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO;Rilevato che Luka Stanojlovic ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Firenze, che ha confermato la sentenza di condanna pronunciata in primo grado per il reato di violenza privata; Considerato che l'unico motivo di ricorso - che deduce violazione di legge in ordine alla affermazione di responsabilità - è generico perché fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame e che, pertanto, si rivelano generiche; ed invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), deriva l'inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 20771/2026 — snpen · Corte di Cassazione: 591 comma 1 lett. c), deriva l'inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione;
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05S1EKQ nato il 15/11/1994 avverso la sentenza del 15/05/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZE dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO;Rilevato che Luka Stanojlovic ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Firenze, che ha confermato la sentenza di condanna pronunciata in primo grado per il reato di violenza privata; Considerato che l'unico motivo di ricorso - che deduce violazione di legge in ordine alla affermazione di responsabilità - è generico perché fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame e che, pertanto, si rivelano generiche; ed invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), deriva l'inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M* Furcíona 41110 zia