Ordinanza — n. 20767/2026 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAANDRINA TUDINO; Q.Rilevato che Nicoleta Iurea ricorre - previa conversione dell'atto di gravame proposto avverso sentenza inappellabile - contro la decisione del Giudice di pace di Terni, con cui l'imputata è stata ritenuta responsabile del reato di minaccia di cui all'art. 61 cod. pen.; /u.152r\usd \A-Q_ obk, (kt c19\1\- Z(e(0/20,2C Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si contesta l'affermazio(e di responsabilità, è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, che ha specificamente dato atto della portata minatoria delle espressioni rivolte alla persona offesa, la ricorrente non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 61 cod. pen; Ordinanza — n. 20767/2026 — snpen · Corte di Cassazione: 61 cod. pen.; /u.152r\usd \A-Q_ obk, (kt c19\1\- Z(e(0/20,2C Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si contesta l'affermazio(e di responsabilità, è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, che ha specificamente dato atto della portata minatoria delle espressioni rivolte alla persona offesa, la ricorrente non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato;
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ANDRINA TUDINO; Q.Rilevato che Nicoleta Iurea ricorre - previa conversione dell'atto di gravame proposto avverso sentenza inappellabile - contro la decisione del Giudice di pace di Terni, con cui l'imputata è stata ritenuta responsabile del reato di minaccia di cui all'art. 61 cod. pen.; /u.152r\usd \A-Q_ obk, (kt c19\1\- Z(e(0/20,2C Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si contesta l'affermazio(e di responsabilità, è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, che ha specificamente dato atto della portata minatoria delle espressioni rivolte alla persona offesa, la ricorrente non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. P.Q.M