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Ordinanza — n. 20766/2026 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 20766/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20766/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Consigliere ALESSANDRINA TUDINO;Rilevato che Angelo Altieri ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo, che ha confermato la statuizione di penale responsabilità pronunciata a suo carico in primo grado in ordine al delitto di furto aggravato; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso - che deduce violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento all'affermazione di responsabilità - prospetta deduzioni generiche perché prive dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. d, cod. proc. pen., in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 20766/2026 — snpen · Corte di Cassazione: 581, comma 1, lett. d, cod. proc. pen., in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato;

Parole chiave

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alibi indagine per furto reato flagrante furto aggravato assicurazione contro il furto perquisizione personale
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Testo completo

Consigliere ALESSANDRINA TUDINO;Rilevato che Angelo Altieri ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo, che ha confermato la statuizione di penale responsabilità pronunciata a suo carico in primo grado in ordine al delitto di furto aggravato; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso - che deduce violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento all'affermazione di responsabilità - prospetta deduzioni generiche perché prive dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. d, cod. proc. pen., in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato;

Considerato che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.ME 5 026 lii Fune ion Atiriz2 Swais