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Ordinanza — n. 20756/2026 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 20756/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20756/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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ato a AVERSA il 18/03/1987 avverso la sentenza del 09/05/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO;Rilevato che Vittorio Mauriello ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli, che ha confermato la sentenza di primo grado con la quale lo stesso è stato dichiarato responsabile del delitto di cui agli artt. 624 e 625, n. 2 e 7, cod. pen., contestatogli per essersi introdotto in un edificio scolastico ed essersi impossessato di cinque porte in metallo al fine di trarne profitto;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 20756/2026 — snpen · Corte di Cassazione: Considerato, altresì, che la motivazione resa non risulta censurabile anche considerato il principio, affermato da questa Corte, secondo cui il giudizio di comparazione fra opposte circostanze implica una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito che sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che, per giustificare la soluzione dell'equivalenza, si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez.

Parole chiave

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minaccia alla sicurezza pubblica reati contro la pubblica autorità furto di lieve entità reati violenti reati contro il patrimonio infrazioni contro i beni culturali
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Testo completo

ato a AVERSA il 18/03/1987 avverso la sentenza del 09/05/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO;Rilevato che Vittorio Mauriello ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli, che ha confermato la sentenza di primo grado con la quale lo stesso è stato dichiarato responsabile del delitto di cui agli artt. 624 e 625, n. 2 e 7, cod. pen., contestatogli per essersi introdotto in un edificio scolastico ed essersi impossessato di cinque porte in metallo al fine di trarne profitto;

Ritenuto che l'unico motivo di ricorso - che deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla richiesta di concessione delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulle contestate aggravanti, sia in relazione alle condizioni personali e sociali del ricorrente, sia per adeguare la pena al fatto ed alla condotta concreta a questi addebitabile, anche alla luce di un comportamento processuale collaborativo e incline alla confessione - non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato poiché prospetta deduzioni generiche e prive dei requisiti di cui all'art. 581, comma 1, lett. d, cod. proc. pen., a fronte di una motivazione esente da evidenti illogicità, che ha argomentato in relazione al rigetto della richiesta di concessione delle circostanze attenuanti generiche nella massima estensione con congruo riferimento ai plurimi elementi di segno negativo, quali la gravità del fatto commesso, la propensione a delinquere promanante dai precedenti penali a carico del ricorrente, l'abilità di questi nel dotarsi di mezzi e strumenti per divellere e asportare ben cinque porte, i danni conseguentemente cagionati e l'assenza di alcuna intenzione risarcitoria, evidentemente non superabili dalla confessione resa dal Mauriello, peraltro non decisiva ai fini dell'affermazione di responsabilità;

Considerato, altresì, che la motivazione resa non risulta censurabile anche considerato il principio, affermato da questa Corte, secondo cui il giudizio di comparazione fra opposte circostanze implica una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito che sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che, per giustificare la soluzione dell'equivalenza, si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez.

U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931); Rilevato che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M