Italian Court dismisses appeal against conviction for theft, rejecting fingerprint evidence admissibility and generic mitigation claims.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's conviction for theft. The defendants argued that fingerprint analysis violated procedural rules regarding non-repeatable examinations and that generic mitigating circumstances were improperly denied. The court rejected these claims, affirming that fingerprint processing is a standard security operation and that the physical evidence of prints on the crime scene, combined with surveillance footage, sufficiently proved guilt without needing exhaustive consideration of all favorable elements.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606 co. 1 lett. c) cod. proc. pen.; Art. 360 cod. proc. pen.: The court held that fingerprint identification techniques are standard security operations not subject to special rules for non-repeatable examinations, and that the presence of fingerprints on crime scene objects constitutes sufficient proof of guilt when corroborated by other evidence.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
da: AHMETOVIC NEBOJSA nato a MADDALONI il 06/02/2000 AHMETOVIC EMILIO nato a MADDALONI il 24/01/2003 avverso la sentenza del 16/06/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO; c_ d-4 Rilevato che Ahmetovic Nebojsa e Ahmetovic Emilio ricorrono avverso la sentenza con cui la Corte di Appello di Napoli ha confermato la decisione di primo grado, con la quale i medesimi sono stati condannati per i reati di cui agli artt. 110, 61 n. 5, 624, 625 co. 1 n. 5 e co. 2 cod. pen.; Ritenuto che il primo motivo dei ricorsi, con il quale i ricorrenti deducono la violazione dell'art.606 co. 1 lett.
c) cod. proc. pen. in relazione all'art. 360 cod. proc. pen. è manifestamente infondato perché l'attività di esaltazione delle impronte digitali mediante tecniche, anche complesse, che utilizzano diverse metodologie e prodotti chimici per la loro individuazione e la successiva evidenziazione e fissazione, non è assoggettata alla disciplina prevista per gli accertamenti non ripetibili, rientrando tra le operazioni di prelievo e messa in sicurezza del reperto, prodromiche all'analisi tecnico-comparativa (Sez. 5, n. 15623 del 09/02/2021, Giangrande, 280907 - 01);
Considerato che il secondo motivo, che deduce violazione di legge e correlato vizio della motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità, è inammissibile in quanto reiterativo di censure puntualmente disattese dalla Corte di merito che ha, con motivazione incensurabile, evidenziato come il rilievo delle impronte papillari relative agli imputati, repertate sulla porta d'ingresso e sul bancone, in prossimità del luogo di custodia della refurtiva - unitamente alle immagini ritratte dal sistema di videosorveglianza - ne attestasse la presenza sul luogo del delitto proprio in concomitanza all'azione furtiva, in tal modo confutando la tesi difensiva - meramente asserita - che gli stessi avrebbero potuto aver frequentato l'esercizio commerciale in altre occasioni, peraltro non circostanziate (Sez. 2, n. 9963 del 02/02/2022, Cosco, Rv. 282795 - 02, secondo cui in tema di prova penale, il rilievo di impronte papillari su un oggetto utilizzato dagli autori del reato costituisce sufficiente prova di colpevolezza nei confronti del soggetto al quale le impronte si riferiscono, sicchè un'eventuale contraria dimostrazione può provenire solo da quest'ultimo);
Rilevato che il terzo motivo, con il quale i ricorrenti deducono la violazione di norme processuali ex art. 606 co. 1 lett.
c) in merito all'art. 603 cod. proc. pen., si riferisce, invece, alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, che la Corte di merito ha escluso con motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio, affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego delle concessioni delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalla parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione;Ritenuto, pertanto, che it ricors% deVé essere dichiaratet inammissib0, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende; P.Q. P.Q.M