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Ordinanza — n. 20571/2026 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 20571/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20571/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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posti da: GALLO ALESSIO nato a GALLIPOLI il 24/02/1992 GALLO PIERLUIGI nato a GALLIPOLI il 20/03/1987 avverso la sentenza del 09/06/2025 della CORTE APPELLO di LECCE dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CUOCO;RITENUTO IN FATTO e - che Alessio e Pierluigi Gallo ricorrono avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Lecce, che ha confermato la condanna pronunciata in primo grado per i reati di minaccia contestati ai capi 3 e 4 dell'imputazione; - che l'unico motivo di ricorso - che denunzia vizio di motivazione quanto al giudizio di penale responsabilità, con particolare riferimento alla valutazione di attendibilità delle dichiarazioni rese dalla persona offesa - è indeducibile perché si risolve nella pedissequa reiterazione di profili di censura già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito con argomentazioni non manifestamente illogiche, con le quali la difesa non si confronta (cfr. pagg. 2 e 3 della sentenza impugnata), e, comunque, in quanto volto a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità in quanto avulsa da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito; - che, pertanto, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro t

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 20571/2026 — snpen · Corte di Cassazione: pagg. 2 e 3 della sentenza impugnata), e, comunque, in quanto volto a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità in quanto avulsa da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito; - che, pertanto, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro t

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Testo completo

posti da: GALLO ALESSIO nato a GALLIPOLI il 24/02/1992 GALLO PIERLUIGI nato a GALLIPOLI il 20/03/1987 avverso la sentenza del 09/06/2025 della CORTE APPELLO di LECCE dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CUOCO;RITENUTO IN FATTO e

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che Alessio e Pierluigi Gallo ricorrono avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Lecce, che ha confermato la condanna pronunciata in primo grado per i reati di minaccia contestati ai capi 3 e 4 dell'imputazione; - che l'unico motivo di ricorso - che denunzia vizio di motivazione quanto al giudizio di penale responsabilità, con particolare riferimento alla valutazione di attendibilità delle dichiarazioni rese dalla persona offesa - è indeducibile perché si risolve nella pedissequa reiterazione di profili di censura già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito con argomentazioni non manifestamente illogiche, con le quali la difesa non si confronta (cfr. pagg. 2 e 3 della sentenza impugnata), e, comunque, in quanto volto a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità in quanto avulsa da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito; - che, pertanto, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro t