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Ordinanza — n. 20570/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against aggravated theft conviction for repetitive procedural and factual arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20570/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower court failed to correctly identify the victim and improperly attributed criminal responsibility. The court rejected these claims as they merely repeated arguments already dismissed by the appellate court without addressing new legal issues.

Regesto Legislator

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Art. 521, 522 c.p.p.; Art. 364 c.p.p.: Appeals must present new grounds; mere repetition of arguments already rejected by the court of first instance renders the appeal inadmissible.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility repetition of arguments aggravated theft conviction procedural violation claim court of cassation jurisdiction risarcimento per atto illecito reati economici azione civile

Disposizioni normative citate

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Art. 521 c.p.p.
Art. 522 c.p.p.
Art. 364 c.p.p.
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Testo completo

nato a RAGUSA il 12/11/1985 avverso la sentenza del 23/09/2025 della CORTE APPELLO di CATANIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CUOCO;RITENUTO IN FATTO e

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che Rosario Antoci ricorre (ulteriormente argomentando con memoria del 9 aprile 2026) avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Catania, che, confermando la condanna pronunciata in primo grado, lo ha ritenuto responsabile del reato di furto aggravato; - che i primi tre motivi di ricorso, così come ulteriormente ribaditi, anche sotto il profilo della prospettata violazione degli artt. 521 e 522 cod. proc. pen., dalla predetta memoria difensiva - che lamentano l'omessa esatta individuazione della persona offesa - sono indeducibili, in quanto meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con argomentazioni non manifestamente illogiche dal giudice di merito (con le quali la difesa non si confronta: cfr. pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata) e, comunque, manifestamente infondati, atteso che, come chiaramente indicato dalla Corte territoriale, la querela risulta sporta da Eugenio Salvatore Lauria, nella qualità di titolare dell'attività commerciale e legale rappresentante della società, prospettata dalla stessa difesa, come persona offesa dal reato; - che il quarto motivo di ricorso - che deduce vizio di motivazione quanto alla ritenuta responsabilità - è indeducibile perché si risolve nella pedissequa reiterazione di profili già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte territoriale (cfr. pag. 4 della sentenza impugnata) e perché si limita a prospettare un (differente) apprezzamento in fatto degli elementi già valutati dal giudice di merito, attività, com'è nota preclusa a questa Corte; - che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

PQM P.Q.M