Ordinanza — n. 20569/2026 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAnato a PALAGONIA il 11/06/1962 avverso la sentenza del 13/06/2025 della CORTE APPELLO di CATANIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CUOCO;RITENUTO IN FATTO e - che Antonio Napoli ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Catania, che, confermando la condanna pronunciata in primo grado, lo ha ritenuto responsabile del reato di sostituzione di persona; - che il primo motivo di ricorso - che lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla ritenuta responsabilità dell'imputato- è indeducibile in quanto riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti logici e giuridici dal giudice di merito (cfr. pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata) e perché volto a prefigurare una rivalutazione e una lettura alternativa delle fonti probatorie, attività estranea al sindacato di legittimità, in quanto avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito; - che il secondo motivo di ricorso - che deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto all'applicazione della recidiva - è indeducibile, perché si risolve, anch'esso, nella pedissequa reiterazione di profili già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte territoriale (cfr. pag. 5 della sentenza impugnata), e, comunque, manifestamente infondata, avendo dato atto la Corte (seppur con motivazione sintetica) del rapporto esistente tra i precedenti reati e quello sub iudice, anche ai fini della maggiore conseguente pericolosità mostrata dall'imputato; - che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cass
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 20569/2026 — snpen · Corte di Cassazione: pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata) e perché volto a prefigurare una rivalutazione e una lettura alternativa delle fonti probatorie, attività estranea al sindacato di legittimità, in quanto avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito; - che il secondo motivo di ricorso - che deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto all'applicazione della recidiva - è indeducibile, perché si risolve, anch'esso, nella pedissequa reiterazione di profili già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte territoriale (cfr. pag. 5 della sentenza impugnata), e, comunque, manifestamente infondata, avendo dato atto la Corte (seppur con motivazione sintetica) del rapporto esistente tra i precedenti reati e quello sub iudice, anche ai fini della maggiore conseguente pericolosità mostrata dall'imputato; - che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cass
Testo completo
nato a PALAGONIA il 11/06/1962 avverso la sentenza del 13/06/2025 della CORTE APPELLO di CATANIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CUOCO;RITENUTO IN FATTO e
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che Antonio Napoli ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Catania, che, confermando la condanna pronunciata in primo grado, lo ha ritenuto responsabile del reato di sostituzione di persona; - che il primo motivo di ricorso - che lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla ritenuta responsabilità dell'imputato- è indeducibile in quanto riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti logici e giuridici dal giudice di merito (cfr. pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata) e perché volto a prefigurare una rivalutazione e una lettura alternativa delle fonti probatorie, attività estranea al sindacato di legittimità, in quanto avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito; - che il secondo motivo di ricorso - che deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto all'applicazione della recidiva - è indeducibile, perché si risolve, anch'esso, nella pedissequa reiterazione di profili già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte territoriale (cfr. pag. 5 della sentenza impugnata), e, comunque, manifestamente infondata, avendo dato atto la Corte (seppur con motivazione sintetica) del rapporto esistente tra i precedenti reati e quello sub iudice, anche ai fini della maggiore conseguente pericolosità mostrata dall'imputato; - che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cass