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Ordinanza — n. 20565/2026 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 20565/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20565/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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posto da: GRANCEA TRAIAN nato il 12/12/1996 avverso la sentenza del 20/11/2025 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CUOCO;RITENUTO IN FATTO e - che Traian Grancea ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Reggio Calabria, che, in parziale riforma della condanna pronunciata in primo grado, lo ha ritenuto responsabile del reato di furto; - che il primo motivo di ricorso - che lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla sussistenza dell'elemento soggettivo - è indeducibile in quanto riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, che ha dato conto delle ragioni della chiara sussistenza di una consapevole volontà predatoria da parte dell'imputato (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata) e, comunque, in quanto volto a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità in quanto avulsa da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito; - che il secondo motivo - che censura la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. - è indeducibile in quanto si risolve in un differente apprezzamento della tenuità del fatto, logicamente prospettato dalla Corte territoriale (che, con motivazione esente manifesta illogicità, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento: pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata); - che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

Regesto Legislator

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art. 131-bis cod. pen; Ordinanza — n. 20565/2026 — snpen · Corte di Cassazione: pag. 3 della sentenza impugnata) e, comunque, in quanto volto a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità in quanto avulsa da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito; - che il secondo motivo - che censura la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. - è indeducibile in quanto si risolve in un differente apprezzamento della tenuità del fatto, logicamente prospettato dalla Corte territoriale (che, con motivazione esente manifesta illogicità, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento: pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata); - che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

Parole chiave

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abbandono del procedimento per truffa licenziamento per furto gravi addebiti penali grave tentazione commisurazione della pena per rapina sanzione penale

Disposizioni normative citate

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art. 131-bis cod. pen
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Testo completo

posto da: GRANCEA TRAIAN nato il 12/12/1996 avverso la sentenza del 20/11/2025 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CUOCO;RITENUTO IN FATTO e

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che Traian Grancea ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Reggio Calabria, che, in parziale riforma della condanna pronunciata in primo grado, lo ha ritenuto responsabile del reato di furto; - che il primo motivo di ricorso - che lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla sussistenza dell'elemento soggettivo - è indeducibile in quanto riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, che ha dato conto delle ragioni della chiara sussistenza di una consapevole volontà predatoria da parte dell'imputato (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata) e, comunque, in quanto volto a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità in quanto avulsa da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito; - che il secondo motivo - che censura la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. - è indeducibile in quanto si risolve in un differente apprezzamento della tenuità del fatto, logicamente prospettato dalla Corte territoriale (che, con motivazione esente manifesta illogicità, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento: pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata); - che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

PQM P.Q.M