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Ordinanza — n. 20564/2026 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 20564/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20564/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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NIO ALESSANDRO nato a MELITO DI PORTO SALVO il 17/08/1993 avverso la sentenza del 21/10/2025 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CUOCO;RITENUTO IN FATTO e - che Antonio Alessandro Bevilacqua ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Reggio Calabria, che, confermando la condanna pronunciata in primo grado, lo ha ritenuto responsabile del reato di furto aggravato in abitazione; - che il primo motivo di ricorso - che lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto all'utilizzabilità e attendibilità del riconoscimento fotografico - è inammissibile in quanto riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, che ha dato conto delle ragioni della ritenuta attendibilità delle dichiarazioni rese dalla persona offesa e della successiva reiterazione in sede dibattimentale (cfr. pagg. 1 e 2 della sentenza impugnata); - che il secondo motivo - che lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla natura di privata dimora del luogo ove è stato consumato il reato e alla violazione del principio di offensività in relazione al modesto valore dei beni sottratti - è, quanto alla prima censura, manifestamente infondato, in quanto in contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità secondo cui, ai fini della configurabilità del reato previsto dall'art. 624-bis cod. pen., rientrano nella nozione di privata dimora i luoghi nei quali si svolgono non occasionalmente atti della vita privata e che non siano aperti al pubblico, né accessibili a terzi senza il consenso del titolare, compresi quelli destinati ad attività lavorativa o professionale (sez.

Regesto Legislator

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art. 624-bis cod. pen; Ordinanza — n. 20564/2026 — snpen · Corte di Cassazione: pagg. 1 e 2 della sentenza impugnata); - che il secondo motivo - che lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla natura di privata dimora del luogo ove è stato consumato il reato e alla violazione del principio di offensività in relazione al modesto valore dei beni sottratti - è, quanto alla prima censura, manifestamente infondato, in quanto in contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità secondo cui, ai fini della configurabilità del reato previsto dall'art. 624-bis cod. pen., rientrano nella nozione di privata dimora i luoghi nei quali si svolgono non occasionalmente atti della vita privata e che non siano aperti al pubblico, né accessibili a terzi senza il consenso del titolare, compresi quelli destinati ad attività lavorativa o professionale (sez.

Parole chiave

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delitto contro i beni distrazione di valori patrimoniali valore patrimoniale impiego illecito di valori patrimoniali beni sequestrati cosa smarrita o sottratta

Disposizioni normative citate

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art. 624-bis cod. pen
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Testo completo

NIO ALESSANDRO nato a MELITO DI PORTO SALVO il 17/08/1993 avverso la sentenza del 21/10/2025 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CUOCO;RITENUTO IN FATTO e

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che Antonio Alessandro Bevilacqua ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Reggio Calabria, che, confermando la condanna pronunciata in primo grado, lo ha ritenuto responsabile del reato di furto aggravato in abitazione; - che il primo motivo di ricorso - che lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto all'utilizzabilità e attendibilità del riconoscimento fotografico - è inammissibile in quanto riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, che ha dato conto delle ragioni della ritenuta attendibilità delle dichiarazioni rese dalla persona offesa e della successiva reiterazione in sede dibattimentale (cfr. pagg. 1 e 2 della sentenza impugnata); - che il secondo motivo - che lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla natura di privata dimora del luogo ove è stato consumato il reato e alla violazione del principio di offensività in relazione al modesto valore dei beni sottratti - è, quanto alla prima censura, manifestamente infondato, in quanto in contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità secondo cui, ai fini della configurabilità del reato previsto dall'art. 624-bis cod. pen., rientrano nella nozione di privata dimora i luoghi nei quali si svolgono non occasionalmente atti della vita privata e che non siano aperti al pubblico, né accessibili a terzi senza il consenso del titolare, compresi quelli destinati ad attività lavorativa o professionale (sez.

U. n. 31345/17, Rv. 270076) e la Corte territoriale ha evidenziato che i beni sottratti si trovavano nell'immobile ove viveva la famiglia delle denuncianti o nel relativo cortile di pertinenza; quanto alla seconda censura, indeducibile per conclamata genericità, essendo le deduzioni cui esso è affidato aspecifiche, poiché sviluppate tramite argomentazioni del tutto astratte, prive di qualsivoglia addentellato concreto alla motivazione della sentenza censurata; - che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

PQM P.Q.M