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Ordinanza — n. 20556/2026 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 20556/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20556/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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HELE nato a PALMI il 12/10/1978 MIRAGLIA ANGELO nato a VIBO VALENTIA il 03/09/1991 avverso la sentenza del 18/11/2025 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CUOCO;RITENUTO IN FATTO e - che Michele Caratozzolo e Angelo Miraglia ricorrono avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Reggio Calabria, che ha parzialmente riformato - quanto al trattamento sanzionatorio - la condanna pronunciata in primo grado per il reato di furto pluriaggravato in concorso; - che l'unico motivo di ricorso presentato da entrambi i ricorrenti - che lamenta vizio di motivazione quanto al giudizio di penale responsabilità - è manifestamente infondato atteso che, per consolidata giurisprudenza di questa Corte, risponde del reato di furto di energia elettrica anche colui che si sia avvalso consapevolmente dell'allaccio abusivo alla rete di distribuzione realizzato da terzi (Sez. 5, n. 24592 del 30/04/2021, Bellafiore„ Rv. 281440) e la Corte territoriale ha dato atto che gli imputati erano essi stessi utilizzatori delle unità abitative beneficiarie (oltre ad essere fisicamente presenti al momento dell'accertamento: cfr. pag. 5 della sentenza impugnata) e che proprio l'abituale utilizzo dell'unità abitativa, a fronte della fruizione gratuita dell'energia, rappresentava prova logica della piena consapevolezza della natura abusiva dell'allaccio; - che, pertanto, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 20556/2026 — snpen · Corte di Cassazione: 5, n. 24592 del 30/04/2021, Bellafiore„ Rv. 281440) e la Corte territoriale ha dato atto che gli imputati erano essi stessi utilizzatori delle unità abitative beneficiarie (oltre ad essere fisicamente presenti al momento dell'accertamento: cfr. pag. 5 della sentenza impugnata) e che proprio l'abituale utilizzo dell'unità abitativa, a fronte della fruizione gratuita dell'energia, rappresentava prova logica della piena consapevolezza della natura abusiva dell'allaccio; - che, pertanto, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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danneggiamento d'impianti elettrici abuso di impianti di telecomunicazioni imputazione di furto sottrazione di energia favoreggiamento violazione di domicilio
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Testo completo

HELE nato a PALMI il 12/10/1978 MIRAGLIA ANGELO nato a VIBO VALENTIA il 03/09/1991 avverso la sentenza del 18/11/2025 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CUOCO;RITENUTO IN FATTO e

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che Michele Caratozzolo e Angelo Miraglia ricorrono avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Reggio Calabria, che ha parzialmente riformato - quanto al trattamento sanzionatorio - la condanna pronunciata in primo grado per il reato di furto pluriaggravato in concorso; - che l'unico motivo di ricorso presentato da entrambi i ricorrenti - che lamenta vizio di motivazione quanto al giudizio di penale responsabilità - è manifestamente infondato atteso che, per consolidata giurisprudenza di questa Corte, risponde del reato di furto di energia elettrica anche colui che si sia avvalso consapevolmente dell'allaccio abusivo alla rete di distribuzione realizzato da terzi (Sez. 5, n. 24592 del 30/04/2021, Bellafiore„ Rv. 281440) e la Corte territoriale ha dato atto che gli imputati erano essi stessi utilizzatori delle unità abitative beneficiarie (oltre ad essere fisicamente presenti al momento dell'accertamento: cfr. pag. 5 della sentenza impugnata) e che proprio l'abituale utilizzo dell'unità abitativa, a fronte della fruizione gratuita dell'energia, rappresentava prova logica della piena consapevolezza della natura abusiva dell'allaccio; - che, pertanto, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

PQM P.Q.MIN 4 G 26 Fuori° S' intià