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Ordinanza — n. 20553/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal against recidivism conviction for attempted theft as inadmissible and unfounded.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20553/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Court of Cassation declared the appeal against the second-instance conviction for attempted theft inadmissible. The appellants argued that the recidivism provision was incorrectly applied to their case. The court rejected this claim, ruling that the lower court properly established the link between prior offenses and the current crime to demonstrate increased danger.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 140 c.p.; Art. 64 c.p.: The court must dismiss an appeal challenging recidivism if the lower court correctly identified the nexus between prior and current crimes to prove heightened dangerousness.

Parole chiave

Generato dall'IA
recidivism attempted theft concurrent liability criminal appeal dangerousness assessment

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 140 c.p.
Art. 64 c.p.

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Testo completo

nato il 23/11/1985 BUSUIOC MARIA ANTOANETA LEONTINA nato il 30/07/1979 avverso la sentenza del 01/12/2025 della CORTE APPELLO di TORINO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CUOCO;RITENUTO IN FATTO e

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che Florin Busuioc e Maria Antoaneta Leontina Busuioc ricorrono avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Torino, che ha confermato la condanna per il reato di tentato furto pluriaggravato in concorso; - che l'unico motivo di ricorso - che censura l'applicazione della recidiva a carico degli imputati - è indeducibile perché si risolve nella pedissequa reiterazione di profili già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte territoriale (cfr. pag. 5 della sentenza impugnata) e comunque manifestamente infondato, avendo la Corte territoriale dato atto del rapporto esistente tra i precedenti reati e quello sub iudice, anche ai fini della maggiore conseguente pericolosità mostrata dall'imputato; - che, pertanto, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Ca