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Ordinanza — n. 20551/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against partial appellate reform of criminal sentencing for detention and other offenses.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20551/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The court declared the appeal inadmissible, rejecting the appellant's challenge to the appellate court's partial reform of the criminal sentence. The appellant argued for a different factual reconstruction regarding the imputability of detention and the application of generic mitigating circumstances, but the court found these arguments infounded. The decision rests on the principle that the appellate court's reasoning was logically sound and that the cassation court lacks the power to re-evaluate the facts or require consideration of all favorable elements.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 360 c.p.p.: The cassation court cannot re-evaluate the facts or require the appellate court to consider all favorable elements if the reasoning is logically sound and references decisive factors.

Parole chiave

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inadmissible appeal appellate review factual evaluation mitigating circumstances cassation powers falsificazione di monete riproduzione e imitazione di biglietti di banca inchiesta per falsità atti

Disposizioni normative citate

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Art. 600 c.p.p.
Art. 360 c.p.p.
art. 455 cod. pen
(capo F); - che il primo motivo di ricorso - che lamenta vizio di motivazione quanto al giudizio di penale responsabilità con riferimento alla riferibilità all'imputato della condotta di detenzione ex art. 455 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944
Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944); - che il secondo motivo di ricorso - che contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche - è manifestamente infondato in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità (si veda pagg.
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Testo completo

posto da: SCORRANO GABRIELE nato a ANAGNI il 22/05/1985 avverso la sentenza del 30/09/2025 della CORTE APPELLO di TORINO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CUOCO; 's;RITENUTO IN FATTO e

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che Gabriele Scorrano ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Torino, che ha parzialmente riformato (con riferimento al trattamento sanzionatorio) la condanna pronunciata in primo grado per i reati di cui agli artt. 110 e 455 cod. pen. (capo A), 81 e 455 cod. pen. (capo C), 81 e 640 cod. pen. (capo D), 81, 56 e 455 cod. pen. (capo E); 81 e 455 cod. pen. (capo F); - che il primo motivo di ricorso - che lamenta vizio di motivazione quanto al giudizio di penale responsabilità con riferimento alla riferibilità all'imputato della condotta di detenzione ex art. 455 cod. pen. - è indeducibile in questa sede perché tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si veda, in particolare, pag. 9 della sentenza impugnata), con le quali la difesa non si confronta e, com'è noto, esula dai poteri riservati a questa Corte quello di una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte:

Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944); - che il secondo motivo di ricorso - che contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche - è manifestamente infondato in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità (si veda pagg. 17 e 18 della sentenza impugnata), anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione; - che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

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