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Sentenza — n. 20548/2026 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 20548/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 20548/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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osti da: BANIAMIN JOSEF CUI 0427TM0 nato il 16/12/1991 CHAMI ANISE CUI 05AHLOF nato il 01/06/1990 avverso la sentenza del 28/10/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CUOCO;RITENUTO IN FATTO e - che Jos5sef Baniamin e Anise Chami ricorrono (ulteriormente argomentando con memoria del 15 aprile 2026) avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Roma, che, confermando la condanna pronunciata in primo grado, li ha ritenuti responsabili del reato di furto contestato nel capo d'imputazione; - che il primo motivo di ricorso - che lamenta il difetto di querela necessaria ai fini della procedibilità dell'azione penale in relazione ad entrambi i reati contestati - è fondato, con conseguente assorbimento del secondo motivo di ricorso, non emergendo dalla denuncia presentata dalla persona offesa alcuna manifestazione di volontà punitiva nei confronti degli imputati; - che, pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata, senza rinvio, perché l'azione penale non può essere proseguita per difetto di querela; P.Q.MIl Consigliere estensore Il Presidente Mar

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Sentenza — n. 20548/2026 — snpen · Corte di Cassazione: osti da: BANIAMIN JOSEF CUI 0427TM0 nato il 16/12/1991 CHAMI ANISE CUI 05AHLOF nato il 01/06/1990 avverso la sentenza del 28/10/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CUOCO;RITENUTO IN FATTO e - che Jos5sef Baniamin e Anise Chami ricorrono (ulteriormente argomentando con memoria del 15 aprile 2026) avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Roma, che, confermando la condanna pronunciata in primo grado, li ha ritenuti responsabili del reato di furto contestato nel capo d'imputazione; - che il primo motivo di ricorso - che lamenta il difetto di querela necessaria ai fini della procedibilità dell'azione penale in relazione ad entrambi i reati contestati - è fondato, con conseguente assorbimento del secondo motivo di ricorso, non emergendo dalla denuncia presentata dalla persona offesa alcuna manifestazione di volontà punitiva nei confronti degli imputati; - che, pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata, senza rinvio, perché l'azione penale non può essere proseguita per difetto di querela; P.Q.MIl Consigliere estensore Il Presidente Mar

Parole chiave

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indagine per furto furto di lieve entità furto aggravato censura formulata in modo carente carenza di legittimazione difetto di motivazione
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Testo completo

osti da: BANIAMIN JOSEF CUI 0427TM0 nato il 16/12/1991 CHAMI ANISE CUI 05AHLOF nato il 01/06/1990 avverso la sentenza del 28/10/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CUOCO;RITENUTO IN FATTO e

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che Jos5sef Baniamin e Anise Chami ricorrono (ulteriormente argomentando con memoria del 15 aprile 2026) avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Roma, che, confermando la condanna pronunciata in primo grado, li ha ritenuti responsabili del reato di furto contestato nel capo d'imputazione; - che il primo motivo di ricorso - che lamenta il difetto di querela necessaria ai fini della procedibilità dell'azione penale in relazione ad entrambi i reati contestati - è fondato, con conseguente assorbimento del secondo motivo di ricorso, non emergendo dalla denuncia presentata dalla persona offesa alcuna manifestazione di volontà punitiva nei confronti degli imputati; - che, pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata, senza rinvio, perché l'azione penale non può essere proseguita per difetto di querela; P.Q.MIl Consigliere estensore Il Presidente Mar