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Ordinanza — n. 20544/2026 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 20544/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20544/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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posto da: JOUINI MOHAMED (CUI 02153KV) nato il 07/02/1984 avverso la sentenza del 03/07/2025 della CORTE APPELLO di VENEZIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CUOCO;RITENUTO IN FATTO e - che Jouini Mohamed ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Venezia, che ha confermato la condanna pronunciata in primo grado per il reato di tentato furto pluriaggravato; - che il primo motivo di ricorso - che lamenta vizio di motivazione quanto alla sussistenza di atti univocamente diretti alla consumazione dell'ipotizzato furto - è manifestamente infondato in quanto gli atti sono diretti in modo non equivoco a commettere un delitto quando, in sé considerati, e quindi nella loro struttura ontologica, nonché per il contesto nel quale si inseriscono, sono tali da rivelare, secondo le norme di esperienza e secondo l'id quod plerumque accidit, il fine perseguito dall'agente (Sez. 5, n. 4033 del 24/11/2015, dep. 2016, Zaninetta, Rv. 267563) e sono tali anche quelli che, pur classificabili come preparatori, siano in qualche modo tipici, siano cioè corrispondenti, anche solo in minima parte, alla descrizione legale di una fattispecie delittuosa a forma libera o vincolata e la Corte territoriale ha valutato il contesto nel quale la condotta posta in essere si è inserita e ha accertato, alla luce di ciò, il fine perseguito dall'agente (cfr. pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata); - che il secondo motivo di ricorso - che censura il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. - è manifestamente infondato in quanto non tiene conto del chiaro dato normativo e della rilevata "abitualità" della condotta desunta dai precedenti penali emersi a carico dell'imputato (cfr. pag. 6 della sentenza impugnata); - che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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art. 131-bis cod. pen; Ordinanza — n. 20544/2026 — snpen · Corte di Cassazione: 5, n. 4033 del 24/11/2015, dep. 2016, Zaninetta, Rv. 267563) e sono tali anche quelli che, pur classificabili come preparatori, siano in qualche modo tipici, siano cioè corrispondenti, anche solo in minima parte, alla descrizione legale di una fattispecie delittuosa a forma libera o vincolata e la Corte territoriale ha valutato il contesto nel quale la condotta posta in essere si è inserita e ha accertato, alla luce di ciò, il fine perseguito dall'agente (cfr. pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata); - che il secondo motivo di ricorso - che censura il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. - è manifestamente infondato in quanto non tiene conto del chiaro dato normativo e della rilevata "abitualità" della condotta desunta dai precedenti penali emersi a carico dell'imputato (cfr. pag. 6 della sentenza impugnata); - che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

Generato dall'IA
altri capi d'accusa altri reati atto preparatorio non punibile tentato furto delitto punibilità

Disposizioni normative citate

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art. 131-bis cod. pen
4 e 5 della sentenza impugnata); - che il secondo motivo di ricorso - che censura il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.
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Testo completo

posto da: JOUINI MOHAMED (CUI 02153KV) nato il 07/02/1984 avverso la sentenza del 03/07/2025 della CORTE APPELLO di VENEZIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CUOCO;RITENUTO IN FATTO e

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che Jouini Mohamed ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Venezia, che ha confermato la condanna pronunciata in primo grado per il reato di tentato furto pluriaggravato; - che il primo motivo di ricorso - che lamenta vizio di motivazione quanto alla sussistenza di atti univocamente diretti alla consumazione dell'ipotizzato furto - è manifestamente infondato in quanto gli atti sono diretti in modo non equivoco a commettere un delitto quando, in sé considerati, e quindi nella loro struttura ontologica, nonché per il contesto nel quale si inseriscono, sono tali da rivelare, secondo le norme di esperienza e secondo l'id quod plerumque accidit, il fine perseguito dall'agente (Sez. 5, n. 4033 del 24/11/2015, dep. 2016, Zaninetta, Rv. 267563) e sono tali anche quelli che, pur classificabili come preparatori, siano in qualche modo tipici, siano cioè corrispondenti, anche solo in minima parte, alla descrizione legale di una fattispecie delittuosa a forma libera o vincolata e la Corte territoriale ha valutato il contesto nel quale la condotta posta in essere si è inserita e ha accertato, alla luce di ciò, il fine perseguito dall'agente (cfr. pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata); - che il secondo motivo di ricorso - che censura il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. - è manifestamente infondato in quanto non tiene conto del chiaro dato normativo e della rilevata "abitualità" della condotta desunta dai precedenti penali emersi a carico dell'imputato (cfr. pag. 6 della sentenza impugnata); - che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

PQM Dic P.Q.M