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Ordinanza — n. 20543/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding sentencing substitution and document discrepancies in criminal case.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20543/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the appeal inadmissible, rejecting arguments about document nullity and sentencing substitution. The appellant claimed the first-instance judgment was void due to discrepancies between the reading and written text, while also challenging the revocation of community service in favor of detention. The court ruled that such discrepancies are merely correctable errors and that the substitution of punishment was legally justified by a negative prognostic assessment of the defendant's reintegration potential.

Regesto Legislator

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Art. 624-bis cod. pen.; Art. 600 c.p.p.: Discrepancies between the oral reading and written text of a judgment do not constitute nullity but are subject to material correction; substitution of punishment is valid when based on a logically motivated prognostic assessment of reintegration failure.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility sentencing substitution revocation document discrepancy nullity reintegration prognosis assessment material error correction procedure abbandono del procedimento per truffa revisione della sentenza penale sanzione sostitutiva

Disposizioni normative citate

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Art. 624-bis cod. pen.
- che Mohamed Bouchtaoui ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Venezia che ha confermato la condanna pronunciata in primo grado per il reato di cui all'art. 624-bis cod.
Art. 600 c.p.p.
Sez. 6, n. 18372 del 28/03/2017
art. 624-bis cod. pen
- che Mohamed Bouchtaoui ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Venezia che ha confermato la condanna pronunciata in primo grado per il reato di cui all'art. 624-bis cod.

Giurisprudenza citata

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Giugovaz, Rv. 269852
18372 del 28/03/2017, Giugovaz, Rv. 269852), in concreto effettivamente intervenuto; - che il secondo motivo di ricorso - che denunzia violazione di legge quanto all'applicazione delle pene sostitutive - è manifestamente infondato in quanto la sentenza impugnata (si veda, in particolare, pag.
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Testo completo

posto da: BOUCHTAOUI MOHAMED (CUI 04V6ZU2) nato il 08/02/2000 avverso la sentenza del 19/06/2025 della CORTE APPELLO di VENEZIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CUOCO;RITENUTO IN FATTO e

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che Mohamed Bouchtaoui ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Venezia che ha confermato la condanna pronunciata in primo grado per il reato di cui all'art. 624-bis cod. pen.; - che il primo motivo di ricorso - che deduce violazione di legge quanto alla dedotta nullità della sentenza di primo grado per difetto insanabile fra dispositivo, intestazione e motivazione - è indeducibile in quanto la difformità tra dispositivo letto in udienza e quello in calce alla motivazione non è causa di nullità della sentenza, che ricorre nei soli casi in cui difetti totalmente il dispositivo, ma, prevalendo il dispositivo di udienza, detta difformità è sanabile mediante il procedimento di correzione dell'errore materiale (Sez. 6, n. 18372 del 28/03/2017, Giugovaz, Rv. 269852), in concreto effettivamente intervenuto; - che il secondo motivo di ricorso - che denunzia violazione di legge quanto all'applicazione delle pene sostitutive - è manifestamente infondato in quanto la sentenza impugnata (si veda, in particolare, pag.

6) ha confermato il provvedimento di revoca della ammissione dell'imputato - disposta in primo grado - ai lavori di pubblica utilità, non già in ragione della difficoltà di redazione del programma (conseguente al sopravvenuto stato di detenzione), ma in forza di un giudizio di prognosi sfavorevole, dando conto delle ragioni (alla luce di un apprezzamento in fatto logicamente motivato e, pertanto, non sindacabile in questa sede) per le quali la gravità del fatto e la pericolosità del soggetto hanno reso la pena sostitutiva inidonea in concreto a raggiungere la sua precipua finalità rieducativa, imponendo l'applicazione dello strumento sanzionatorio "residuale" (la detenzione presso i luoghi di pena); - che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P P.Q.M