Cassation court dismisses appeal for shoplifting conviction, ruling theft consummated upon leaving store without paying.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Alberto Vaccari inadmissible regarding his conviction for theft. The lower court found that the defendant left a supermarket without passing through the payment barrier, thereby gaining full control over the merchandise despite the brief duration. The court ruled that this act constituted consummated theft under Italian law, rendering the appellant's arguments regarding the qualification of the crime legally unfounded.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 624 cod. pen.; Theft is consummated when the perpetrator obtains full and effective control over the stolen property, regardless of the brief duration of possession or the method of exit from the premises.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
posto da: VACCARI ALBERTO nato a FERRARA il 26/10/1953 avverso la sentenza del 02/07/2025 della CORTE APPELLO di VENEZIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CUOCO;RITENUTO IN FATTO e
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che Alberto Vaccari ricorrere avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Venezia, che ha confermato la condanna pronunciata in primo grado per il reato di cui all'art. 624 cod. pen.; - che entrambi i motivi di ricorso - che lamentano violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla qualificazione del fatto come furto consumato — sono manifestamente infondati in quanto la Corte territoriale ha dato atto che l'imputato, essendo uscito dal supermercato senza passare attraverso la barriera delle casse, superando le porte di accesso momentaneamente aperte, ha avuto la piena ed effettiva disponibilità della merce sottratta, ancorché per un brevissimo lasso di tempo (circostanza, questa, irrilevante ai fini della consumazione del delitto: cfr.
Sez. 5, n. 48880 del 17/09/2018, S., Rv. 274016; Sez. 4, n. 11683 del 27/11/2018, dep. 2019, Arena, Rv. 275278); - che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MIN E4 46 Forytior WitZt« Stswe