Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 20541/2026 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 20541/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20541/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

posto da: MATTA GIANNI nato a CAGLIARI il 20/02/1954 avverso la sentenza del 12/11/2025 della CORTE APPELLO di CAGLIARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CUOCO;RITENUTO IN FATTO e - che Gianni Matta ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Cagliari, che ha confermato la condanna pronunciata in primo grado per il reato di cui agli artt. 624 e 625 n. 2 cod. pen.; - che il primo motivo di ricorso - che lamenta vizio di motivazione quanto al giudizio di penale responsabilità - è indeducibile in quanto postula una diversa lettura dei dati processuali e un differente giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova e, com'è noto, a questa Corte è precluso non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 131-bis cod. pen; Ordinanza — n. 20541/2026 — snpen · Corte di Cassazione: 624 e 625 n. 2 cod. pen.; - che il primo motivo di ricorso - che lamenta vizio di motivazione quanto al giudizio di penale responsabilità - è indeducibile in quanto postula una diversa lettura dei dati processuali e un differente giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova e, com'è noto, a questa Corte è precluso non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez.

Parole chiave

Generato dall'IA
falsificazione di valori di bollo ufficiali appropriazione indebita e appropriazione di poca entità confisca dei proventi di reato corruzione nell'esecuzione forzata perseguimento penale per truffa irregolarità finanziarie

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 131-bis cod. pen
5 e 6 della sentenza impugnata); - che il secondo motivo di ricorso - che denunzia vizio di motivazione quanto alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

posto da: MATTA GIANNI nato a CAGLIARI il 20/02/1954 avverso la sentenza del 12/11/2025 della CORTE APPELLO di CAGLIARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CUOCO;RITENUTO IN FATTO e

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che Gianni Matta ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Cagliari, che ha confermato la condanna pronunciata in primo grado per il reato di cui agli artt. 624 e 625 n. 2 cod. pen.; - che il primo motivo di ricorso - che lamenta vizio di motivazione quanto al giudizio di penale responsabilità - è indeducibile in quanto postula una diversa lettura dei dati processuali e un differente giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova e, com'è noto, a questa Corte è precluso non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260) e il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, pagg. 5 e 6 della sentenza impugnata); - che il secondo motivo di ricorso - che denunzia vizio di motivazione quanto alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. - è indeducibile, in quanto si risolve in una differente valutazione del giudizio di tenuità del fatto (precluso a questa Corte), logicamente prospettato dalla Corte territoriale (si veda, in particolare, pag. 7 della sentenza impugnata); - che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

PQM P.Q.M• ,.,._ 2 Ma 41.tiii,55.