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Ordinanza — n. 20539/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against prison sentence for recidivism and failed substitution of penalty.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20539/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's conviction for crimes under Articles 56, 624, and 625(7) of the Penal Code. The appellant argued against the finding of recidivism and the refusal to substitute the custodial sentence with a non-custodial alternative. The court rejected these claims as unproven and legally unfounded, noting that the gravity of the offenses and the defendant's dangerousness rendered the non-custodial measure ineffective for rehabilitation.

Regesto Legislator

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Art. 56, 624, 625 n. 7 cod. pen.; The appeal against a custodial sentence based on recidivism and the inappropriateness of a non-custodial penalty is inadmissible when the lower court has correctly assessed the offender's dangerousness and the ineffectiveness of alternative measures for reintegration.

Parole chiave

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recidivism custodial sentence substitution of penalty Cassazione inadmissible appeal pericolo di reiterazione criminalità persistente procedura di revisione penale

Disposizioni normative citate

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Art. 56 cod. pen.
Art. 624 cod. pen.
Art. 625 n. 7 cod. pen.
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Testo completo

nato a ROMA il 15/01/1985 avverso la sentenza del 17/10/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CUOCO;RITENUTO IN FATTO e

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che Luca Raffaelli ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Roma, che ha confermato la condanna pronunciata in primo grado per il reato di cui agli artt. 56, 624, 625 n. 7 cod. pen.; - che il primo motivo di ricorso - che contesta la sussistenza della recidiva - è indeducibile perché si risolve nella pedissequa reiterazione di profili già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte territoriale (cfr. pag. 4 della sentenza impugnata) e comunque manifestamente infondato, avendo dato atto la Corte territoriale del rapporto esistente tra i precedenti reati e quello sub iudice, anche ai fini della maggiore conseguente pericolosità mostrata dall'imputato; - che il secondo motivo di ricorso - che lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla mancata sostituzione della pena detentiva - è indeducibile in quanto la sentenza impugnata (si veda, in particolare, pag.

5) ha dato conto delle ragioni per le quali la gravità del fatto e la pericolosità del soggetto hanno reso la pena sostitutiva inidonea in concreto a raggiungere la sua precipua finalità rieducativa, imponendo l'applicazione dello strumento sanzionatorio "residuale" (la detenzione presso i luoghi di pena); - che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. PQM P.Q.M