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Ordinanza — n. 20534/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against conviction for theft, rejecting claims of insufficient reasoning and procedural errors.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20534/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's conviction for theft and related offenses. The appellant argued for a re-evaluation of evidence and the application of mitigating circumstances, but the court found these arguments outside the scope of cassation review. Consequently, the judgment confirmed the original sentencing and the denial of the requested mitigating factors.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 507 c.p.p.: The Court of Cassation lacks jurisdiction to re-evaluate evidence or substitute its own assessment of facts, limiting its review to legal errors and procedural violations.

Parole chiave

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Cassation Jurisdiction Theft Consummation Mitigating Circumstances Recidivism Procedural Review recidiva nell'infrazione furto aggravato revisione della sentenza penale

Disposizioni normative citate

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Art. 624 c.p.
Art. 625 n. 2 c.p.
Art. 61 n. 5 c.p.
Art. 62 n. 4 c.p.
pen.; - che il primo, il terzo e il settimo motivo di ricorso - che deducono vizio di motivazione in ordine all'identificazione dell'agente e alla riconducibilità dei fatti all'imputato, nonché al riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n.
Art. 507 c.p.p.
Art. 132 c.p.
Art. 133 c.p.
art. 507 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. U, Sentenza n. 41281 del 17/10/2006
Sez. 4, n. 21757 del 30/03/2004, Scipioni
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Testo completo

nato a IESOLO il 29/10/1976 avverso la sentenza del 26/06/2025 della CORTE APPELLO di VENEZIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CUOCO;RITENUTO IN FATTO e

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che Massimo Marcon ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Venezia, che ha confermato la sentenza di condanna pronunciata in primo grado per il reato di cui agli artt. 624, 625 n. 2, 61 n. 5 cod. pen.; - che il primo, il terzo e il settimo motivo di ricorso - che deducono vizio di motivazione in ordine all'identificazione dell'agente e alla riconducibilità dei fatti all'imputato, nonché al riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. - sono, in questa sede, indeducibili, in quanto volti a prefigurare una rivalutazione e una lettura alternativa delle fonti probatorie, attività estranee al sindacato di legittimità, in quanto avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito, che - facendo applicazione di corretti argomenti giuridici con i quali la difesa non si confronta - hanno indicato le ragioni della ritenuta attribuzione dei fatti all'imputato, della sua identificazione e delle ragioni del mancato riconoscimento dell'invocata attenuante (si vedano, in particolare, pagg. 2, 3 e 5 della sentenza impugnata); - che il secondo motivo di ricorso - che denunzia violazione di legge quanto all'ammissione del teste Pillon - è manifestamente infondato, alla luce della consolidata giurisprudenza di legittimità secondo cui il giudice può esercitare il potere di disporre d'ufficio l'assunzione di nuovi mezzi di prova, previsto dall'art. 507 cod. proc. pen., anche con riferimento a quelle prove che le parti avrebbero potuto richiedere e non hanno richiesto (Sez.

U, Sentenza n. 41281 del 17/10/2006, Rv. 234907); - che il quarto motivo di ricorso - che deduce violazione di legge quanto alla qualificazione del fatto come furto consumato piuttosto che tentato - è in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità, atteso che ai fini della consumazione del delitto di furto è sufficiente che la cosa sottratta sia passata, anche per breve tempo, sotto l'autonoma disponibilità dell'agente (Sez. 4, n. 21757 del 30/03/2004, Scipioni, Rv. 229167), circostanza della quale i giudici di merito hanno dato ampiamente atto; - che il quinto motivo di ricorso - che contesta la sussistenza della recidiva - è indeducibile perché si risolve nella pedissequa reiterazione di profili già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte territoriale (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata) e comunque manifestamente infondato, avendo la Corte territoriale dato atto del rapporto esistente tra i precedenti reati e quello sub iudice, anche ai fini della maggiore conseguente pericolosità mostrata dall'imputato; 2- che il sesto motivo di ricorso - che lamenta violazione di legge quanto al trattamento sanzionatorio - è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen. e, in concreto, l'onere argomentativo è stato adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare pag. 6 della sentenza impugnata); - che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M