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Ordinanza — n. 20533/2026 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 20533/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20533/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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posto da: SFALANGA GIOVANNI nato a CALTANISSETTA il 29/08/1932 avverso la sentenza del 01/12/2025 della CORTE APPELLO di MESSINA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CUOCO; tac-RITENUTO IN FATTO e - che Giovanni Sfalanga ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Messina, che ha confermato la sentenza di condanna pronunciata in primo grado per il reato di bancarotta semplice documentale; - che il 31 marzo 2026, la parte civile costituita ha depositato una memoria difensiva concludendo per l'inammissibilità del ricorso; - che l'unico motivo di ricorso - che lamenta vizio di motivazione in ordine all'elemento soggettivo del reato sostenendo che la Corte territoriale avrebbe travisato le censure sollevate con i motivi d'appello - è indeducibile in quanto non si confronta con la motivazione fondante la condanna, che, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa, non si fonda sulla ritenuta inattendibilità delle scritture contabili depositate, ma sulla mancanza della documentazione specificamente indicata dai curatori; - che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; - che il ricorrente deve essere condannato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, ammessa al patrocinio a spese dello Stato;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 20533/2026 — snpen · Corte di Cassazione: posto da: SFALANGA GIOVANNI nato a CALTANISSETTA il 29/08/1932 avverso la sentenza del 01/12/2025 della CORTE APPELLO di MESSINA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CUOCO; tac-RITENUTO IN FATTO e - che Giovanni Sfalanga ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Messina, che ha confermato la sentenza di condanna pronunciata in primo grado per il reato di bancarotta semplice documentale; - che il 31 marzo 2026, la parte civile costituita ha depositato una memoria difensiva concludendo per l'inammissibilità del ricorso; - che l'unico motivo di ricorso - che lamenta vizio di motivazione in ordine all'elemento soggettivo del reato sostenendo che la Corte territoriale avrebbe travisato le censure sollevate con i motivi d'appello - è indeducibile in quanto non si confronta con la motivazione fondante la condanna, che, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa, non si fonda sulla ritenuta inattendibilità delle scritture contabili depositate, ma sulla mancanza della documentazione specificamente indicata dai curatori; - che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; - che il ricorrente deve essere condannato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, ammessa al patrocinio a spese dello Stato;

Parole chiave

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documenti mancanti omissione della contabilità documenti bancari irregolarità finanziarie bancarotta fraudolenta errore contabile
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Testo completo

posto da: SFALANGA GIOVANNI nato a CALTANISSETTA il 29/08/1932 avverso la sentenza del 01/12/2025 della CORTE APPELLO di MESSINA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CUOCO; tac-RITENUTO IN FATTO e

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che Giovanni Sfalanga ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Messina, che ha confermato la sentenza di condanna pronunciata in primo grado per il reato di bancarotta semplice documentale; - che il 31 marzo 2026, la parte civile costituita ha depositato una memoria difensiva concludendo per l'inammissibilità del ricorso; - che l'unico motivo di ricorso - che lamenta vizio di motivazione in ordine all'elemento soggettivo del reato sostenendo che la Corte territoriale avrebbe travisato le censure sollevate con i motivi d'appello - è indeducibile in quanto non si confronta con la motivazione fondante la condanna, che, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa, non si fonda sulla ritenuta inattendibilità delle scritture contabili depositate, ma sulla mancanza della documentazione specificamente indicata dai curatori; - che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; - che il ricorrente deve essere condannato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, ammessa al patrocinio a spese dello Stato;

PQ P.Q.MIl Consigliere estensore Il Presidente Michel Cu,oco Maria sa e DEPOSITATA IN CANC5-' 17_4 :