Ordinanza — n. 20532/2026 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IATINO nato a SAN PAOLO BEL SITO il 29/12/1979 avverso la sentenza del 04/07/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CUOCO;RITENUTO IN FATTO e - che Agostino Sangermano ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Napoli, che - decidendo a seguito di annullamento con rinvio disposto dalla questa Corte - ha parzialmente riformato la sentenza di condanna pronunciata in primo grado per i reati di cui agli artt. 23 comma 3 legge n. 110/1975, 416-bis.1 e 648 cod. pen., descritti ai capi A e B dell'imputazione; - che il primo motivo di ricorso - che lamenta vizio di motivazione quanto alla determinazione della pena - è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito e, in concreto, l'onere argomentativo del giudice è stato adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare pag. 5 della sentenza impugnata); - che il secondo motivo di ricorso - che denunzia violazione di legge e vizio di motivazione quanto la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche - è manifestamente infondato in presenza (si veda pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione; - che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Regesto Legislator
Generato dall'IAartt. 23 comma 3 legge n. 110/1975; Ordinanza — n. 20532/2026 — snpen · Corte di Cassazione: 23 comma 3 legge n. 110/1975, 416-bis.1 e 648 cod. pen., descritti ai capi A e B dell'imputazione; - che il primo motivo di ricorso - che lamenta vizio di motivazione quanto alla determinazione della pena - è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito e, in concreto, l'onere argomentativo del giudice è stato adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare pag. 5 della sentenza impugnata); - che il secondo motivo di ricorso - che denunzia violazione di legge e vizio di motivazione quanto la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche - è manifestamente infondato in presenza (si veda pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione; - che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
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TINO nato a SAN PAOLO BEL SITO il 29/12/1979 avverso la sentenza del 04/07/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CUOCO;RITENUTO IN FATTO e
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che Agostino Sangermano ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Napoli, che - decidendo a seguito di annullamento con rinvio disposto dalla questa Corte - ha parzialmente riformato la sentenza di condanna pronunciata in primo grado per i reati di cui agli artt. 23 comma 3 legge n. 110/1975, 416-bis.1 e 648 cod. pen., descritti ai capi A e B dell'imputazione; - che il primo motivo di ricorso - che lamenta vizio di motivazione quanto alla determinazione della pena - è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito e, in concreto, l'onere argomentativo del giudice è stato adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare pag. 5 della sentenza impugnata); - che il secondo motivo di ricorso - che denunzia violazione di legge e vizio di motivazione quanto la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche - è manifestamente infondato in presenza (si veda pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione; - che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
PQ P.Q.M