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Ordinanza — n. 20336/2026 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 20336/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20336/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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posto da: MADONNA MANUEL nato a CAMPOBASSO il 02/05/1991 avverso la sentenza del 05/06/2025 della CORTE APPELLO di CAMPOBASSO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere OMBRETTA DI GIOVINE;RITENUTO IN FATTO E Visti gli atti e la sentenza impugnata, che conferma la condanna dell'imputato ex art. 335 cod. pen.; esaminato il ricorso di Manuel Madonna, che deduce: violazione dell'art. 195 cod. proc. pen., per l'inutilizzabilità delle dichiarazioni de relato rese dai militari escussi (motivo 1); mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. e mancato il riconoscimento delle attenuanti generiche nonché relativi vizi motivazionali (motivo 2); nullità assoluta della sentenza, non avendo l'imputato ricevuto personalmente alcuna notifica ed essendo la motivazione troppo sintetica in punto di sussistenza del reato, nonostante la mancanza della prova che, in qualità di custode dell'autovettura posta sotto sequestro, l'imputato l'avesse consegnata a terzi, e nemmeno potendosi sostenere che la distruzione di uno o più componenti dell'autovettura configurasse una "distruzione" piuttosto che un mero danneggiamento o deterioramento della stessa (motivo 3); rilevato che al primo motivo in sentenza ha dato adeguata risposta, rilevando come siano ampiamente sufficienti a fondare la responsabilità dell'imputato le dichiarazioni dell'operante che effettuò gli accertamenti; rilevato che il secondo motivo è formulato in termini affatto generici; rilevato che anche la deduzione sulla «mancata conoscenza dell'accertamento» è aspecifica (nemmeno chiarendo a quali atti il ricorrente alluda) e che il terzo motivo reitera, per il resto, eccezioni cui la Corte d'appello ha replicato, con motivazione completa e logica, che, da un lato, l'obbligo di custodia si sostanzia dell'adozione di qualunque misura necessaria ad impedire la sottrazione o la dispersione del bene e, dall'altro lato, che la distruzione ci fu, essendo stata l'autovettura rinvenuta «semi-cannibalizzata e, addirittura, priva di targhe», quindi, di fatto, «desustanziata»; ritenuto, dunque, il ricorso inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo quantificare in euro 3.000,00.

Regesto Legislator

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art. 335 cod. pen, art. 195 cod. proc. pen, art. 131-bis cod. pen; Ordinanza — n. 20336/2026 — snpen · Corte di Cassazione: 335 cod. pen.; esaminato il ricorso di Manuel Madonna, che deduce: violazione dell'art. 195 cod. proc. pen., per l'inutilizzabilità delle dichiarazioni de relato rese dai militari escussi (motivo 1); mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. e mancato il riconoscimento delle attenuanti generiche nonché relativi vizi motivazionali (motivo 2); nullità assoluta della sentenza, non avendo l'imputato ricevuto personalmente alcuna notifica ed essendo la motivazione troppo sintetica in punto di sussistenza del reato, nonostante la mancanza della prova che, in qualità di custode dell'autovettura posta sotto sequestro, l'imputato l'avesse consegnata a terzi, e nemmeno potendosi sostenere che la distruzione di uno o più componenti dell'autovettura configurasse una "distruzione" piuttosto che un mero danneggiamento o deterioramento della stessa (motivo 3); rilevato che al primo motivo in sentenza ha dato adeguata risposta, rilevando come siano ampiamente sufficienti a fondare la responsabilità dell'imputato le dichiarazioni dell'operante che effettuò gli accertamenti; rilevato che il secondo motivo è formulato in termini affatto generici; rilevato che anche la deduzione sulla «mancata conoscenza dell'accertamento» è aspecifica (nemmeno chiarendo a quali atti il ricorrente alluda) e che il terzo motivo reitera, per il resto, eccezioni cui la Corte d'appello ha replicato, con motivazione completa e logica, che, da un lato, l'obbligo di custodia si sostanzia dell'adozione di qualunque misura necessaria ad impedire la sottrazione o la dispersione del bene e, dall'altro lato, che la distruzione ci fu, essendo stata l'autovettura rinvenuta «semi-cannibalizzata e, addirittura, priva di targhe», quindi, di fatto, «desustanziata»; ritenuto, dunque, il ricorso inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo quantificare in euro 3.000,00.

Parole chiave

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azione di risarcimento danni da sequestro sequestro del veicolo infrazione alle norme della circolazione carcerazione cautelativa violazione dell'obbligo di mantenimento restituzione della garanzia

Disposizioni normative citate

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art. 335 cod. pen
Visti gli atti e la sentenza impugnata, che conferma la condanna dell'imputato ex art. 335 cod. pen.; esaminato il ricorso di Manuel Madonna, che deduce: violazione dell'art.
art. 195 cod. proc. pen
pen.; esaminato il ricorso di Manuel Madonna, che deduce: violazione dell'art. 195 cod. proc. pen., per l'inutilizzabilità delle dichiarazioni de relato rese dai militari escussi (motivo 1); mancata applicazione dell'art.
art. 131-bis cod. pen
pen., per l'inutilizzabilità delle dichiarazioni de relato rese dai militari escussi (motivo 1); mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen.
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Testo completo

posto da: MADONNA MANUEL nato a CAMPOBASSO il 02/05/1991 avverso la sentenza del 05/06/2025 della CORTE APPELLO di CAMPOBASSO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere OMBRETTA DI GIOVINE;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Visti gli atti e la sentenza impugnata, che conferma la condanna dell'imputato ex art. 335 cod. pen.; esaminato il ricorso di Manuel Madonna, che deduce: violazione dell'art. 195 cod. proc. pen., per l'inutilizzabilità delle dichiarazioni de relato rese dai militari escussi (motivo 1); mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. e mancato il riconoscimento delle attenuanti generiche nonché relativi vizi motivazionali (motivo 2); nullità assoluta della sentenza, non avendo l'imputato ricevuto personalmente alcuna notifica ed essendo la motivazione troppo sintetica in punto di sussistenza del reato, nonostante la mancanza della prova che, in qualità di custode dell'autovettura posta sotto sequestro, l'imputato l'avesse consegnata a terzi, e nemmeno potendosi sostenere che la distruzione di uno o più componenti dell'autovettura configurasse una "distruzione" piuttosto che un mero danneggiamento o deterioramento della stessa (motivo 3); rilevato che al primo motivo in sentenza ha dato adeguata risposta, rilevando come siano ampiamente sufficienti a fondare la responsabilità dell'imputato le dichiarazioni dell'operante che effettuò gli accertamenti; rilevato che il secondo motivo è formulato in termini affatto generici; rilevato che anche la deduzione sulla «mancata conoscenza dell'accertamento» è aspecifica (nemmeno chiarendo a quali atti il ricorrente alluda) e che il terzo motivo reitera, per il resto, eccezioni cui la Corte d'appello ha replicato, con motivazione completa e logica, che, da un lato, l'obbligo di custodia si sostanzia dell'adozione di qualunque misura necessaria ad impedire la sottrazione o la dispersione del bene e, dall'altro lato, che la distruzione ci fu, essendo stata l'autovettura rinvenuta «semi-cannibalizzata e, addirittura, priva di targhe», quindi, di fatto, «desustanziata»; ritenuto, dunque, il ricorso inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo quantificare in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibi P.Q.MOmbretta Di ovine Anaistanzo FtWei0fInri,. Merita De