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Ordinanza — n. 20330/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for lack of specific grounds and insufficient motivation regarding generic mitigating circumstances.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20330/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Virginia Avola inadmissible due to the generic nature of her arguments and a total lack of specific motivation. The appellant claimed non-recognition of generic mitigating circumstances, but the court found her sole argument consisted merely of listing jurisprudential maxims without concrete application. Consequently, the lower court's conviction under Articles 337 and 349 of the Penal Code was upheld, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 367 c.p.p.; Art. 368 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are merely generic listings of legal maxims lacking specific factual application or if the decision suffers from a total absence of motivation on the contested points.

Parole chiave

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generic appeal grounds lack of motivation jurisprudential maxims procedural inadmissibility mitigating circumstances Cassation review penal code conviction motivazione inadeguata delle censure costituzionali

Disposizioni normative citate

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Art. 367 c.p.p.
Art. 368 c.p.p.
Art. 337 cpv. cod. pen.
Art. 349 cpv. cod. pen.
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Testo completo

nato a TORRE DEL GRECO il 08/02/1971 avverso la sentenza del 08/07/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere OMBRETTA DI GIOVINE;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Visti gli atti e la sentenza impugnata (che confermava la condanna dell'imputata ex artt. 337 e 349 cpv. cod. pen.); esaminato il ricorso di Virginia Avola che, con un motivo unico, ha dedotto il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e il totale difetto di motivazione sul punto; rilevato che il motivo generico è affatto generico, constando esclusivamente della elencazione di massime giurisprudenziali; ritenuto, dunque, il ricorso inammissibile, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo quantificare in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissi P.Q.M