Cassation court dismisses appeal against conviction for escape from arrest domicile due to lack of medical evidence.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected Roberto Bile's appeal against a conviction for escape from arrest domicile, upholding the lower court's decision. Bile argued that his escape was necessitated by urgent medical needs for his anxiety-depressive condition and requested leniency based on generic mitigating factors. The court found the medical claim unproven and noted the defendant accessed the hospital after police control to create an alibi, while also rejecting claims of minor offense status and lack of remorse.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 385 cod. pen.; Art. 54 cod. pen.; Art. 131-bis cod. pen.; Art. 62-bis cod. pen.: The court dismisses an appeal claiming medical necessity for escape when the alleged need lacks probatory support and the defendant's actions suggest post-hoc justification rather than genuine compulsion.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
to a NAPOLI il 12/08/1984 avverso la sentenza del 10/06/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere OMBRETTA DI GIOVINE;RITENUTO IN FATTO E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Visti gli atti e la sentenza impugnata (conferma della condanna per evasione dal luogo degli arresti domicilìari, ex art. 385 cod. pen.); esaminato il ricorso di Roberto Bile, che ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione quanto a:
1) l'omesso riconoscimento dell'art. 54 cod. pen. (l'allontanamento fu determinato dall'impellente bisogno di cure mediche, essendo il ricorrente affetto da stato ansioso-depressivo, come dimostrato dal certificato medico in atti;
2) la mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen.;
3) il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, negate sulla base di precedenti penali molto risalenti nel tempo;
4) il trattamento sanzionatorio che si discosta, seppure in misura lieve dal minimo edittale; rilevato che il primo motivo non si confronta con la sentenza impugnata là dove argomenta - in modo completo e logico - che il bisogno di cure mediche, oltre a non essere supportato da alcun appiglio probatorio, risultava poco credibile alla luce della tempistica‘, l'imputato avendo fatto accesso al nosocomio dopo il controllo delle forze dell'ordine e per precostituirsi una giustificazione; rilevato, con riguardo al secondo e al terzo motivo, che, con giudizio in fatto insindacabile perché correttamente argomentato, i Giudici hanno escluso la particolare tenuità del fatto per le succitate modalità della condotta («consumata con la complicità dei familiari e ricorrendo a stratagemmi per costituirsi a posteriori un alibi») e negato, anche per ciò, la sussistenza di elementi positivi valorizzabili ai fini dell'art. 62-bis cod. pen., precisando che l'imputato non mostrò segni di ravvedimento, oltre a richiamarne i precedenti (tra cui uno per evasione); rilevato, quanto al quarto motivo, che la Corte d'appello ha rideterminato in melius il trattamento sanzionatorio, esaustivamente spiegando come le riferite circostanze non consentissero di attestarsi sul minimo edittale (da cui si è comunque discostata in misura lieve); ritenuto il ricorso inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo quantificare in euro 3.000,00.
P.Q P.Q.M