Cassation appeal dismissed for inadmissibility regarding general mitigating circumstances in a plea agreement case.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible de plano, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that the appellate court failed to grant the maximum extent of general mitigating circumstances during the plea agreement process. The court ruled that complaints regarding the determination of the penalty, which did not involve the legality of the sanction itself, fall outside the scope of admissible grounds for cassation in such proceedings.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 599-bis c.p.p.; In appeals based on plea agreements, complaints regarding the determination of the penalty are inadmissible unless they demonstrate the illegality of the imposed sanction.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
posto da: LUPOLI SALVATORE nato a NAPOLI il 27/07/1994 avverso la sentenza del 10/09/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere OMBRETTA DI GIOVINE;RITENUTO IN FATTO E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Visti gli atti e la sentenza impugnata che, a seguito di concordato in appello, riconosciute le circostanze attenuanti generiche, ha diminuito la pena inflitta per il delitto di evasione dal luogo degli arresti domiciliari; esaminato il ricorso di Salvatore Lupoli che, con un motivo unico, ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche nella massima estensione; rilevato che, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge (ex multis, Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M.
Rv. 278170); ritenuto, dunque, che il ricorso va dichiarato inammissibile con procedura de plano, e conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q P.Q.M