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Ordinanza — n. 20326/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for escape from home detention due to lack of specific dolo and generic mitigating circumstances.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20326/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Alessio Marino inadmissible, upholding the lower court's conviction for escape from home detention. Marino argued that the escape lacked specific intent (dolo) due to its brevity and that generic mitigating factors like his clean record should have been recognized. The court rejected these claims, noting the escape was a deliberate attempt to evade control while armed with burglary tools, and that the statutory provision for reduced punishment was not invoked in the second instance.

Regesto Legislator

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Art. 385 cod. pen.; Art. 131-bis cod. pen.: The court must assess specific intent in escape cases; generic mitigating circumstances and unrequested statutory provisions do not justify overturning a conviction based on objective gravity.

Parole chiave

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escape from home detention specific intent dolo generic mitigating circumstances conditional sentence suspension second instance appeal aiuto all'evasione di detenuti sospensione dell'ordine espulsione allontanamento malgrado rischio di persecuzione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 385 cod. pen.
Visti gli atti e la sentenza impugnata (conferma della condanna per evasione dal luogo degli arresti domiciliari, ex art. 385 cod. pen.); esaminato il ricorso di Alessio Marino, che ha dedotto errata applicazione dell'art.
Art. 131-bis cod. pen.
art. 385 cod. pen
Visti gli atti e la sentenza impugnata (conferma della condanna per evasione dal luogo degli arresti domiciliari, ex art. 385 cod. pen.); esaminato il ricorso di Alessio Marino, che ha dedotto errata applicazione dell'art.
art. 131-bis cod. pen
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Testo completo

posto da: MARINO ALESSIO nato a NAPOLI il 11/08/1987 avverso la sentenza del 07/07/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere OMBRETTA DI GIOVINE;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Visti gli atti e la sentenza impugnata (conferma della condanna per evasione dal luogo degli arresti domiciliari, ex art. 385 cod. pen.); esaminato il ricorso di Alessio Marino, che ha dedotto errata applicazione dell'art. 385 cod. pen. e vizio di motivazione quanto a:

1) il difetto di dolo o, quantomeno, la mancata valutazione della particolare tenuità del fatto, l'allontanamento essendo stato di brevissima durata e determinato da circostanze contingenti;

2) il negato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, essendo l'imputato incensurato ed avendo confessato in sede di interrogatorio;

3) la mancata concessione della sospensione condizionale della pena, dai suddetti elementi evincendosi una prognosi negativa sulla futura commissione di reati; rilevato che tutti e tre i motivi sono generici, non confrontandosi con la motivazione - sintetica, ma completa e logica - della sentenza impugnata la quale ha, con giudizio in fatto insindacabile in questa sede: precisato come la condanna fosse basata sull'accertamento - desunto anche dalle dichiarazioni confessorie dell'imputato - che questi, dopo circa un'ora e mezza dalla segnalazione, ad opera della madre, del suo allontanamento dall'abitazione, fu individuato mentre tentava di sottrarsi al controllo, velocizzando il passo e fu trovato in possesso di diversi arnesi atti allo scasso (di talché non è possibile escludere il dolo, peraltro generico, del reato di evasione) (motivo 1); escluso la sussistenza di elementi su cui fondare la riduzione della pena o la prognosi di astensione in futuro dalla commissione di nuovi reati ai fini della sospensione della pena (motivi 2 e 3); rilevato, infine (ancora con riguardo al motivo 1), che l'applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. non era stata richiesta in appello e che comunque contrasta con il giudizio di oggettiva gravità del fatto; ritenuto, dunque, il ricorso inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo quantificare in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissib P.Q.Mr5— 2026 Fumi°. ken' e Saniis