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Ordinanza — n. 20319/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as generic violation claim lacks specific facts on non-punishment causes.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20319/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court declared the appeal inadmissible because the appellant's single ground of violation was deemed too generic. The appellant argued the lower court failed to evaluate specific causes of non-punishment under Article 129 of the Penal Code. The court rejected this, ruling that the argument lacked concrete factual support and merely repeated the lower court's reasoning without new elements.

Regesto Legislator

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Art. 129 cod. pen.; A violation claim based on the omission to evaluate causes of non-punishment is inadmissible if it is formulated in generic terms without specific factual deductions.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic violation claim causes of non-punishment omission of evaluation Article 129 Penal Code motivazione inadeguata delle censure costituzionali censure procedurali motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 385 cod. pen.
Visti gli atti e la sentenza impugnata (conferma della condanna per evasione dal luogo degli arresti domiciliari, ex art. 385 cod. pen.); kr22t10 esaminato il ricorso di Carmela 11:_cussg, che ha dedotto, con un motivo unico, violazione dell'art.
Art. 129 cod. pen.
pen.); kr22t10 esaminato il ricorso di Carmela 11:_cussg, che ha dedotto, con un motivo unico, violazione dell'art. 129 cod.
art. 385 cod. pen
Visti gli atti e la sentenza impugnata (conferma della condanna per evasione dal luogo degli arresti domiciliari, ex art. 385 cod. pen.); kr22t10 esaminato il ricorso di Carmela 11:_cussg, che ha dedotto, con un motivo unico, violazione dell'art.
art. 129 cod. pen
pen.); kr22t10 esaminato il ricorso di Carmela 11:_cussg, che ha dedotto, con un motivo unico, violazione dell'art. 129 cod.
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Testo completo

posto da: RUBINO CARMELA nato a NAPOLI il 10/05/1989 avverso la sentenza del 02/07/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere OMBRETTA DI GIOVINE;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Visti gli atti e la sentenza impugnata (conferma della condanna per evasione dal luogo degli arresti domiciliari, ex art. 385 cod. pen.); kr22t10 esaminato il ricorso di Carmela 11:_cussg, che ha dedotto, con un motivo unico, violazione dell'art. 129 cod. pen., per aver la Corte d'appello omesso la necessaria valutazione sulla presenza di cause di non punibilità; rilevato che il motivo, formulato pressoché nei termini riferiti, prospetta deduzioni irrimediabilmente generiche; ritenuto, dunque, il ricorso inammissibile, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo quantificare in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissib P.Q.M