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Ordinanza — n. 20314/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation Court dismisses appeal regarding escape from home detention due to lack of subjective intent and inadmissible arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20314/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Zakaria Danouni's appeal inadmissible, upholding the lower court's conviction for escape from home detention. The appellant argued that his inability to control his actions stemmed from an irresistible impulse to obtain drugs, which negated subjective intent, and requested generic mitigating circumstances and sentence substitution. The court rejected these claims because the expert report confirmed the appellant's capacity for intent and volition despite his intoxication, and his extensive criminal history precluded the requested leniency.

Regesto Legislator

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Art. 385 cod. pen.; Art. 131-bis cod. pen.: The court holds that an irresistible impulse to obtain drugs does not negate the subjective element of escape from home detention if the expert confirms the defendant retained capacity for intent and volition, and that generic mitigating circumstances are denied when the defendant has a clear history of delinquency.

Parole chiave

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escape from home detention subjective intent requirement irresistible impulse defense expert capacity assessment generic mitigating circumstances criminal history relevance sentence substitution denial dipendenza da alcol

Disposizioni normative citate

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Art. 385 cod. pen.
Visti gli atti e la sentenza impugnata (conferma della condanna per evasione dal luogo degli arresti domiciliari, ex art. 385 cod. pen.); esaminato il ricorso di Zakaria Danouni, che ha dedotto:
Art. 131-bis cod. pen.
mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., riferibile al reato in oggetto e pure a più reati legati dal vincolo della continuazione;
art. 385 cod. pen
Visti gli atti e la sentenza impugnata (conferma della condanna per evasione dal luogo degli arresti domiciliari, ex art. 385 cod. pen.); esaminato il ricorso di Zakaria Danouni, che ha dedotto:
art. 131-bis cod. pen
mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., riferibile al reato in oggetto e pure a più reati legati dal vincolo della continuazione;
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Testo completo

nato il 29/09/1992 avverso la sentenza del 05/05/2025 della CORTE APPELLO di L'AQUILA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere OMBRETTA DI GIOVINE;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Visti gli atti e la sentenza impugnata (conferma della condanna per evasione dal luogo degli arresti domiciliari, ex art. 385 cod. pen.); esaminato il ricorso di Zakaria Danouni, che ha dedotto:

1) errata applicazione della fattispecie di evasione, in difetto dell'elemento soggettivo, l'allontanamento dal luogo degli arresti domiciliari essendo stato determinato dall'irresistibile impulso di procurarsi sostanze stupefacenti, che annullò la capacità di intendere e di volere del ricorrente;

2) mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., riferibile al reato in oggetto e pure a più reati legati dal vincolo della continuazione;

3) mancato riconoscimento delle attenuanti generiche (che non avrebbero potuto essere negate solo in ragione della presenza di precedenti) e conseguente eccessività della pena;

4) mancata sostituzione della pena; rilevato che i motivi riproducono censure tutte già congruamente disattese dalla Corte d'appello, la quale ha peraltro affermato che dal verbale di arresto risultava sì che l'imputato era sotto l'effetto di sostanze alcoliche e stupefacenti ma che la perizia del consulente, la cui attendibilità non fu contestata dalla difesa, aveva escluso che tale condizione potesse aver pregiudicato la capacità di intendere di volere dell'imputato (motivo 1) il quale, al contrario, anche alla luce dei numerosi precedenti penali, che denotano una chiara inclinazione a delinquere, non è stato ritenuto meritevole né della dichiarazione di particolare tenuità del reato, né delle circostanze attenuanti generiche, né, infine, della sostituzione della pena (motivi, 2, 3 e 4); ritenuto, dunque, il ricorso inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo quantificare in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissib P.Q.M