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Ordinanza — n. 20307/2026 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 20307/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20307/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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difetto dell'elemento soggettivo non essendo stato notificato all'imputato, al momento della sua scarcerazione, il verbale di sottoposizione agli arresti domiciliari per altro procedimento; mancata applicazione della causa di non punibilità dell'art. 131- bis cod. pen. e vizio di motivazione, mancando la prova della gravità della condotta; rilevato che il primo motivo è manifestamente infondato e generico, avendo la Corte d'appello motivato che la sostituzione della custodia cautelare con gli arresti domiciliari in relazione al procedimento in oggetto fu correttamente notificata all'imputato (sottoposto nel corso del tempo a plurimi procedimenti penali), correttamente da ciò desumendo la sussistenza del dolo; rilevato che al secondo motivo la Corte d'appello ha risposto escludendo che l'offesa fosse di particolare tenuità, dal momento che il Fall, dopo la scarcerazione, non si recò affatto presso l'abitazione ove doveva eseguire la misura degli arresti domiciliari, apprezzando, dunque, nel fatto, un disvalore che esonda dalle tipiche ipotesi di minima offensività (come nei casi di episodica violazione del permesso di uscita, per essersi l'imputato allontanato dalla abitazione ove era sottoposto a detenzione domiciliare in orario diverso da quello autorizzato.

Regesto Legislator

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art. 131- bis cod. pen; Ordinanza — n. 20307/2026 — snpen · Corte di Cassazione: Tra le altre, Sez. 6, n. 35195 del 03/05/2022, Grigore, Rv. 283731). Ritenuto, dunque, il ricorso inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo quantificare in euro 3.000,00.

Parole chiave

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aiuto all'evasione di detenuti misura di allontanamento nel diritto degli stranieri proroga della carcerazione espulsione inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento immigrazione clandestina partenza illegale

Disposizioni normative citate

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art. 131- bis cod. pen
mancata applicazione della causa di non punibilità dell'art. 131- bis cod. pen.
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Testo completo

posto da: FALL SERIGNE ABDOU KHADIR nato il 31/01/1986 avverso la sentenza del 16/10/2025 della CORTE APPELLO di L'AQUILA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere OMBRETTA DI GIOVINE;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Visti gli atti e la sentenza impugnata (conferma della condanna per evasione); esaminato il ricorso di Serigne Abdou Khadir Fall che ha dedotto:

1) difetto dell'elemento soggettivo non essendo stato notificato all'imputato, al momento della sua scarcerazione, il verbale di sottoposizione agli arresti domiciliari per altro procedimento;

2) mancata applicazione della causa di non punibilità dell'art. 131- bis cod. pen. e vizio di motivazione, mancando la prova della gravità della condotta; rilevato che il primo motivo è manifestamente infondato e generico, avendo la Corte d'appello motivato che la sostituzione della custodia cautelare con gli arresti domiciliari in relazione al procedimento in oggetto fu correttamente notificata all'imputato (sottoposto nel corso del tempo a plurimi procedimenti penali), correttamente da ciò desumendo la sussistenza del dolo; rilevato che al secondo motivo la Corte d'appello ha risposto escludendo che l'offesa fosse di particolare tenuità, dal momento che il Fall, dopo la scarcerazione, non si recò affatto presso l'abitazione ove doveva eseguire la misura degli arresti domiciliari, apprezzando, dunque, nel fatto, un disvalore che esonda dalle tipiche ipotesi di minima offensività (come nei casi di episodica violazione del permesso di uscita, per essersi l'imputato allontanato dalla abitazione ove era sottoposto a detenzione domiciliare in orario diverso da quello autorizzato.

Tra le altre, Sez. 6, n. 35195 del 03/05/2022, Grigore, Rv. 283731). Ritenuto, dunque, il ricorso inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo quantificare in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissib P.Q.M