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Ordinanza — n. 20306/2026 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 20306/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20306/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la responsabilità per i reati di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni aggravate; il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; rilevato che la sentenza impugnata è stata pronunciata il 20/02/2025, con sessanta giorni per la motivazione (e depositata il 13/03/2025); rilevato che il termine di quarantacinque giorni per l'impugnazione (art. 585 cod. proc. pen.) sarebbe dovuto decorrere dal 21 aprile 2025 e scadeva quindi il 5 giugno 2025; rilevato che il ricorso è stato presentato nell'ottobre del 2025 e che risulta, pertanto, intempestivo; ritenuto, dunque, che il ricorso va dichiarato inammissibile con procedura de plano, e conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. P.Q.M, ide1te Ombretta Di i \fin AngelCostnzo r DEPOS5!TATA IN CAN EA 2026 PtirtZ. ;‘..s

Regesto Legislator

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art. 585 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 20306/2026 — snpen · Corte di Cassazione: 585 cod. proc. pen.) sarebbe dovuto decorrere dal 21 aprile 2025 e scadeva quindi il 5 giugno 2025; rilevato che il ricorso è stato presentato nell'ottobre del 2025 e che risulta, pertanto, intempestivo; ritenuto, dunque, che il ricorso va dichiarato inammissibile con procedura de plano, e conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. P.Q.M, ide1te Ombretta Di i \fin AngelCostnzo r DEPOS5!TATA IN CAN EA 2026 PtirtZ. ;‘..s

Parole chiave

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termini di ricorso tempestività dell'inoltro termine per l'anticipo spese restituzione del termine scaduto intervenuta prescrizione ritardo ingiustificato dell'azione penale

Disposizioni normative citate

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art. 585 cod. proc. pen
il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; rilevato che la sentenza impugnata è stata pronunciata il 20/02/2025, con sessanta giorni per la motivazione (e depositata il 13/03/2025); rilevato che il termine di quarantacinque giorni per l'impugnazione (art. 585 cod.
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Testo completo

posto da: GABRIELLI SIMONE nato a PIETRASANTA il 09/07/1987 avverso la sentenza del 20/02/2025 della CORTE APPELLO di GENOVA udita la relazione svolta dal Consigliere OMBRETTA DI GIOVINE;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Visti gli atti e la sentenza impugnata (che ha confermato la condanna per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni aggravate); esaminato il ricorso di Simone Gabrielli che ha dedotto: errata applicazione e vizio di motivazione quanto a:

1) la responsabilità per i reati di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni aggravate;

2) il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; rilevato che la sentenza impugnata è stata pronunciata il 20/02/2025, con sessanta giorni per la motivazione (e depositata il 13/03/2025); rilevato che il termine di quarantacinque giorni per l'impugnazione (art. 585 cod. proc. pen.) sarebbe dovuto decorrere dal 21 aprile 2025 e scadeva quindi il 5 giugno 2025; rilevato che il ricorso è stato presentato nell'ottobre del 2025 e che risulta, pertanto, intempestivo; ritenuto, dunque, che il ricorso va dichiarato inammissibile con procedura de plano, e conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. P.Q.M, ide1te Ombretta Di i \fin AngelCostnzo r DEPOS5!TATA IN CAN EA 2026 PtirtZ. ;‘..s