Ordinanza — n. 20304/2026 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAANCESCO nato a PESCARA il 16/11/2000 avverso la sentenza del 03/07/2025 della CORTE APPELLO di L'AQUILA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere OMBRETTA DI GIOVINE;RITENUTO IN FATTO E Visti gli atti e la sentenza impugnata (conferma della condanna per evasione dal luogo degli arresti domiciliari, ex art. 385 cod. pen.); esaminati il ricorso e la memoria di Francesco Mastropietro, che ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione quanto a:
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 385 cod. pen, art. 62- bis cod. pen; Ordinanza — n. 20304/2026 — snpen · Corte di Cassazione: 385 cod. pen.); esaminati il ricorso e la memoria di Francesco Mastropietro, che ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione quanto a:
Parole chiave
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ANCESCO nato a PESCARA il 16/11/2000 avverso la sentenza del 03/07/2025 della CORTE APPELLO di L'AQUILA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere OMBRETTA DI GIOVINE;RITENUTO IN FATTO E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Visti gli atti e la sentenza impugnata (conferma della condanna per evasione dal luogo degli arresti domiciliari, ex art. 385 cod. pen.); esaminati il ricorso e la memoria di Francesco Mastropietro, che ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione quanto a:
1) la sussistenza del dolo di evasione;
2) l'omessa considerazione dell'attenuante della spontanea costituzione (art. 385, ult. comma, cod. pen.);
3) il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; rilevato che il primo motivo non era stato dedotto in appello e che, comunque, è manifestamente infondato, non essendovi ragioni per dubitare del dolo - generico, nell'art. 385 cod. pen. - posto che l'imputato fu colto mentre transitava per la città in momenti diversi da quelli in cui era stato autorizzato a recarsi al SERD, in compagnia di due persone (gravate da segnalazioni di polizia) e che peraltro ammise, in sede di interrogatorio, di essere evaso per procurarsi la droga; rilevato che il secondo e il terzo motivo riproducono censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dalla Corte di appello la quale ha argomentato, rispettivamente, l'insussistenza degli elementi costitutivi dell'invocata circostanza attenuante e come all'applicazione dell'art. 62- bis cod. pen. ostasse la capacità a delinquere dell'imputato, desunta dai suoi numerosissimi precedenti penali; ritenuto, dunque, il ricorso inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo quantificare in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibil P.Q.M