Ordinanza — n. 20300/2026 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAl'art. 337 cod. pen., non essendo provato che l'imputato avesse posto in essere una guida pericolosa e, soprattutto, non essendo il predetto alla guida del ciclomotore, il concorso morale differenziandosi dalla mera connivenza; l'art. 707 cod. pen., non avendo la Corte d'appello disposto la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale richiesta (la polizia giudiziaria non verificò se si trattasse di mero passeggero trasportato);
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 337 cod. pen, art. 707 cod. pen; Ordinanza — n. 20300/2026 — snpen · Corte di Cassazione: l'art. 337 cod. pen., non essendo provato che l'imputato avesse posto in essere una guida pericolosa e, soprattutto, non essendo il predetto alla guida del ciclomotore, il concorso morale differenziandosi dalla mera connivenza; l'art. 707 cod. pen., non avendo la Corte d'appello disposto la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale richiesta (la polizia giudiziaria non verificò se si trattasse di mero passeggero trasportato);
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posto da: FILIPPONE LEONARDO nato a PALERMO il 30/11/1983 avverso la sentenza del 10/06/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere OMBRETTA DI GIOVINE;RITENUTO IN FATTO E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna ex artt. 337, 707 e 495 cod. pen.); esaminato il ricorso di Leonardo Filippone che ha dedotto: violazione di legge e vizio di motivazione quanto a:
1) l'art. 337 cod. pen., non essendo provato che l'imputato avesse posto in essere una guida pericolosa e, soprattutto, non essendo il predetto alla guida del ciclomotore, il concorso morale differenziandosi dalla mera connivenza;
2) l'art. 707 cod. pen., non avendo la Corte d'appello disposto la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale richiesta (la polizia giudiziaria non verificò se si trattasse di mero passeggero trasportato);
3) il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche;
4) l'eccessività della pena; rilevato che i primi due motivi sono manifestamente infondati, oltre che generici, non confrontandosi con la motivazione, completa e logica, della Corte d'appello, la quale ha dato atto del fatto che l'imputato, alla vista degli agenti, si diede ad una fuga pericolosa, per poi scambiarsi di posto all'interno del veicolo con il compagno, all'evidente scopo di sottrarsi al controllo, e che nel veicolo furono trovati arnesi atti allo scasso, una tenaglia, tre cacciaviti e una chiave per il montaggio e smontaggio delle ruote, ragionevolmente ritenuti, alla luce di quanto riportato, nella sua piena disponibilità materiale; rilevato che i restanti due motivi sono prospettati in termini aspecifici; ritenuto, dunque, il ricorso inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo quantificare in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissi P.Q.MCANC.P