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Ordinanza — n. 20294/2026 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 20294/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20294/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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l'art. 337 cod. pen., difettando la qualifica di incaricato di pubblico servizio nelle persona offese (il distacco dei fili conduttori in derivazione dell'energia elettrica all'utenza del privato è attività meramente materiale) e l'omessa considerazione delle doglianze difensive (valutazione dei testi);

Regesto Legislator

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art. 337 cod. pen, art. 131-bis cod. pen; Ordinanza — n. 20294/2026 — snpen · Corte di Cassazione: l'art. 337 cod. pen., difettando la qualifica di incaricato di pubblico servizio nelle persona offese (il distacco dei fili conduttori in derivazione dell'energia elettrica all'utenza del privato è attività meramente materiale) e l'omessa considerazione delle doglianze difensive (valutazione dei testi);

Parole chiave

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prognosi di pericolosità gravità dell'infortunio prova insufficiente dell'aggravamento clinico grave affezione alla salute peggioramento di uno stato anteriore caso di rigore

Disposizioni normative citate

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art. 337 cod. pen
Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna ex art. 337 cod. pen.); esaminato il ricorso di Anna Manzo, che ha dedotto: violazione di legge e vizio di motivazione quanto a:
art. 131-bis cod. pen
la mancata applicazione dell'art. 131-bis cod.
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Testo completo

posti da: MANZO ANNA nato a COSENZA il 23/12/1983 BERLINGIERI LEONARDO nato a COSENZA il 06/09/1982 avverso la sentenza del 05/06/2025 della CORTE APPELLO di CATANZARO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere OMBRETTA DI GIOVINE;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna ex art. 337 cod. pen.); esaminato il ricorso di Anna Manzo, che ha dedotto: violazione di legge e vizio di motivazione quanto a:

1) l'art. 337 cod. pen., difettando la qualifica di incaricato di pubblico servizio nelle persona offese (il distacco dei fili conduttori in derivazione dell'energia elettrica all'utenza del privato è attività meramente materiale) e l'omessa considerazione delle doglianze difensive (valutazione dei testi);

2) la mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., il giudizio sulla gravità essendo riferito al fatto nella sua complessità, sebbene la minaccia di morte fosse stata proferita da un solo imputato (non identificato) e fosse possibile valutare positivamente la personalità dell'imputata; esaminato il ricorso di Leonardo Berlingeri, che ha dedotto:

1) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione dell'art 131-bis cod. pen., illogicamente argomentata;

2) un motivo in sostanza sovrapponibile al primo motivo del ricorso di Anna Manzo; rilevato, quanto al difetto della qualifica soggettiva in capo agli operai Enel (primo motivo e secondo motivo dei ricorsi, rispettivamente, Manzo e Berlingieri), che, al contrario di quanto eccepito, secondo questa Corte, è incaricato di pubblico di servizio il dipendente dell'Enel addetto al controllo e all'eventuale distacco del contatore, espletando un'attività non meramente materiale ma anche intellettiva di valutazione e di scelta strumentale all'esercizio del servizio pubblico di distribuzione dell'energia elettrica (Sez. 4, n. 7566 del 19/02/2020, Privitera, Rv. 278581); rilevato che i ricorsi sono per la restante parte versati in fatto, proponendo un diverso apprezzamento delle prove, valutate con motivazione esente da vizi dalla Corte di appello la quale è espressamente pervenuta ad un giudizio sulla gravità del fatto incompatibile con l'applicazione dell'art. 131-bis cod. pen.; ritenuto i ricorsi inammissibili, con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo quantificare in tremila euro.

P P.Q.M