Ordinanza — n. 20294/2026 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAl'art. 337 cod. pen., difettando la qualifica di incaricato di pubblico servizio nelle persona offese (il distacco dei fili conduttori in derivazione dell'energia elettrica all'utenza del privato è attività meramente materiale) e l'omessa considerazione delle doglianze difensive (valutazione dei testi);
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 337 cod. pen, art. 131-bis cod. pen; Ordinanza — n. 20294/2026 — snpen · Corte di Cassazione: l'art. 337 cod. pen., difettando la qualifica di incaricato di pubblico servizio nelle persona offese (il distacco dei fili conduttori in derivazione dell'energia elettrica all'utenza del privato è attività meramente materiale) e l'omessa considerazione delle doglianze difensive (valutazione dei testi);
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
posti da: MANZO ANNA nato a COSENZA il 23/12/1983 BERLINGIERI LEONARDO nato a COSENZA il 06/09/1982 avverso la sentenza del 05/06/2025 della CORTE APPELLO di CATANZARO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere OMBRETTA DI GIOVINE;RITENUTO IN FATTO E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna ex art. 337 cod. pen.); esaminato il ricorso di Anna Manzo, che ha dedotto: violazione di legge e vizio di motivazione quanto a:
1) l'art. 337 cod. pen., difettando la qualifica di incaricato di pubblico servizio nelle persona offese (il distacco dei fili conduttori in derivazione dell'energia elettrica all'utenza del privato è attività meramente materiale) e l'omessa considerazione delle doglianze difensive (valutazione dei testi);
2) la mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., il giudizio sulla gravità essendo riferito al fatto nella sua complessità, sebbene la minaccia di morte fosse stata proferita da un solo imputato (non identificato) e fosse possibile valutare positivamente la personalità dell'imputata; esaminato il ricorso di Leonardo Berlingeri, che ha dedotto:
1) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione dell'art 131-bis cod. pen., illogicamente argomentata;
2) un motivo in sostanza sovrapponibile al primo motivo del ricorso di Anna Manzo; rilevato, quanto al difetto della qualifica soggettiva in capo agli operai Enel (primo motivo e secondo motivo dei ricorsi, rispettivamente, Manzo e Berlingieri), che, al contrario di quanto eccepito, secondo questa Corte, è incaricato di pubblico di servizio il dipendente dell'Enel addetto al controllo e all'eventuale distacco del contatore, espletando un'attività non meramente materiale ma anche intellettiva di valutazione e di scelta strumentale all'esercizio del servizio pubblico di distribuzione dell'energia elettrica (Sez. 4, n. 7566 del 19/02/2020, Privitera, Rv. 278581); rilevato che i ricorsi sono per la restante parte versati in fatto, proponendo un diverso apprezzamento delle prove, valutate con motivazione esente da vizi dalla Corte di appello la quale è espressamente pervenuta ad un giudizio sulla gravità del fatto incompatibile con l'applicazione dell'art. 131-bis cod. pen.; ritenuto i ricorsi inammissibili, con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo quantificare in tremila euro.
P P.Q.M