Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 20293/2026 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 20293/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20293/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per resistenza a pubblico ufficiale ex art. 337 cod. pen.); esaminato il ricorso di Giuseppe Librici che, con due distinti motivi, ha dedotto erratata applicazione dell'art. 337 cod. pen. e vizio di motivazione, non essendosi la Corte d'appello confrontata con gli elementi di prova offerti della difesa, da cui emergeva che l'imputato agì in stato di forte tensione ed alterazione emotiva, ma che non intendeva offendere la pubblica funzione; rilevato che i motivi propongono una ricostruzione alternativa a quella operata dai Giudici di merito che, con la motivazione completa e logica, come tale non sindacabile in questa sede, hanno ritenuto provato che l'imputato agì con violenza, scagliandosi contro un agente nel tentativo di strappargli l'arma in dotazione, e successivamente dimenandosi e tirando calci e pugni per opporsi alla sua identificazione (oltre a pronunciare frasi dal contenuto decisamente offensivo); rilevato, altresì, che il motivo sarebbe comunque manifestamente infondato, la dinamica dei fatti non dando adito a dubbi in ordine alla sussistenza del dolo (generico) del delitto di cui all'art. 337 cod.; ritenuto, dunque, il ricorso inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo quantificare in euro 3.000,00.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 337 cod. pen; Ordinanza — n. 20293/2026 — snpen · Corte di Cassazione: 337 cod. pen.); esaminato il ricorso di Giuseppe Librici che, con due distinti motivi, ha dedotto erratata applicazione dell'art. 337 cod. pen. e vizio di motivazione, non essendosi la Corte d'appello confrontata con gli elementi di prova offerti della difesa, da cui emergeva che l'imputato agì in stato di forte tensione ed alterazione emotiva, ma che non intendeva offendere la pubblica funzione; rilevato che i motivi propongono una ricostruzione alternativa a quella operata dai Giudici di merito che, con la motivazione completa e logica, come tale non sindacabile in questa sede, hanno ritenuto provato che l'imputato agì con violenza, scagliandosi contro un agente nel tentativo di strappargli l'arma in dotazione, e successivamente dimenandosi e tirando calci e pugni per opporsi alla sua identificazione (oltre a pronunciare frasi dal contenuto decisamente offensivo); rilevato, altresì, che il motivo sarebbe comunque manifestamente infondato, la dinamica dei fatti non dando adito a dubbi in ordine alla sussistenza del dolo (generico) del delitto di cui all'art. 337 cod.; ritenuto, dunque, il ricorso inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo quantificare in euro 3.000,00.

Parole chiave

Generato dall'IA
reati violenti reato di coazione violenza contro le autorità uso sproporzionato della forza reato penale condotta illecita della polizia

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 337 cod. pen
Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per resistenza a pubblico ufficiale ex art. 337 cod. pen.); esaminato il ricorso di Giuseppe Librici che, con due distinti motivi, ha dedotto erratata applicazione dell'art.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

TTA DI GIOVINE;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per resistenza a pubblico ufficiale ex art. 337 cod. pen.); esaminato il ricorso di Giuseppe Librici che, con due distinti motivi, ha dedotto erratata applicazione dell'art. 337 cod. pen. e vizio di motivazione, non essendosi la Corte d'appello confrontata con gli elementi di prova offerti della difesa, da cui emergeva che l'imputato agì in stato di forte tensione ed alterazione emotiva, ma che non intendeva offendere la pubblica funzione; rilevato che i motivi propongono una ricostruzione alternativa a quella operata dai Giudici di merito che, con la motivazione completa e logica, come tale non sindacabile in questa sede, hanno ritenuto provato che l'imputato agì con violenza, scagliandosi contro un agente nel tentativo di strappargli l'arma in dotazione, e successivamente dimenandosi e tirando calci e pugni per opporsi alla sua identificazione (oltre a pronunciare frasi dal contenuto decisamente offensivo); rilevato, altresì, che il motivo sarebbe comunque manifestamente infondato, la dinamica dei fatti non dando adito a dubbi in ordine alla sussistenza del dolo (generico) del delitto di cui all'art. 337 cod.; ritenuto, dunque, il ricorso inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo quantificare in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissi P.Q.M