Ordinanza — n. 20293/2026 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAVisti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per resistenza a pubblico ufficiale ex art. 337 cod. pen.); esaminato il ricorso di Giuseppe Librici che, con due distinti motivi, ha dedotto erratata applicazione dell'art. 337 cod. pen. e vizio di motivazione, non essendosi la Corte d'appello confrontata con gli elementi di prova offerti della difesa, da cui emergeva che l'imputato agì in stato di forte tensione ed alterazione emotiva, ma che non intendeva offendere la pubblica funzione; rilevato che i motivi propongono una ricostruzione alternativa a quella operata dai Giudici di merito che, con la motivazione completa e logica, come tale non sindacabile in questa sede, hanno ritenuto provato che l'imputato agì con violenza, scagliandosi contro un agente nel tentativo di strappargli l'arma in dotazione, e successivamente dimenandosi e tirando calci e pugni per opporsi alla sua identificazione (oltre a pronunciare frasi dal contenuto decisamente offensivo); rilevato, altresì, che il motivo sarebbe comunque manifestamente infondato, la dinamica dei fatti non dando adito a dubbi in ordine alla sussistenza del dolo (generico) del delitto di cui all'art. 337 cod.; ritenuto, dunque, il ricorso inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo quantificare in euro 3.000,00.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 337 cod. pen; Ordinanza — n. 20293/2026 — snpen · Corte di Cassazione: 337 cod. pen.); esaminato il ricorso di Giuseppe Librici che, con due distinti motivi, ha dedotto erratata applicazione dell'art. 337 cod. pen. e vizio di motivazione, non essendosi la Corte d'appello confrontata con gli elementi di prova offerti della difesa, da cui emergeva che l'imputato agì in stato di forte tensione ed alterazione emotiva, ma che non intendeva offendere la pubblica funzione; rilevato che i motivi propongono una ricostruzione alternativa a quella operata dai Giudici di merito che, con la motivazione completa e logica, come tale non sindacabile in questa sede, hanno ritenuto provato che l'imputato agì con violenza, scagliandosi contro un agente nel tentativo di strappargli l'arma in dotazione, e successivamente dimenandosi e tirando calci e pugni per opporsi alla sua identificazione (oltre a pronunciare frasi dal contenuto decisamente offensivo); rilevato, altresì, che il motivo sarebbe comunque manifestamente infondato, la dinamica dei fatti non dando adito a dubbi in ordine alla sussistenza del dolo (generico) del delitto di cui all'art. 337 cod.; ritenuto, dunque, il ricorso inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo quantificare in euro 3.000,00.
Parole chiave
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TTA DI GIOVINE;RITENUTO IN FATTO E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per resistenza a pubblico ufficiale ex art. 337 cod. pen.); esaminato il ricorso di Giuseppe Librici che, con due distinti motivi, ha dedotto erratata applicazione dell'art. 337 cod. pen. e vizio di motivazione, non essendosi la Corte d'appello confrontata con gli elementi di prova offerti della difesa, da cui emergeva che l'imputato agì in stato di forte tensione ed alterazione emotiva, ma che non intendeva offendere la pubblica funzione; rilevato che i motivi propongono una ricostruzione alternativa a quella operata dai Giudici di merito che, con la motivazione completa e logica, come tale non sindacabile in questa sede, hanno ritenuto provato che l'imputato agì con violenza, scagliandosi contro un agente nel tentativo di strappargli l'arma in dotazione, e successivamente dimenandosi e tirando calci e pugni per opporsi alla sua identificazione (oltre a pronunciare frasi dal contenuto decisamente offensivo); rilevato, altresì, che il motivo sarebbe comunque manifestamente infondato, la dinamica dei fatti non dando adito a dubbi in ordine alla sussistenza del dolo (generico) del delitto di cui all'art. 337 cod.; ritenuto, dunque, il ricorso inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo quantificare in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissi P.Q.M