Ordinanza — n. 20291/2026 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAviolazione di legge e vizio di motivazione quanto alla mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., negato sulla base dei soli plurimi precedenti dell'imputato; vizio di motivazione nell'apprezzamento delle risultanze testimoniali, senza considerare la prospettazione alternativa della difesa;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 131-bis cod. pen, art. 336 cod. pen; Ordinanza — n. 20291/2026 — snpen · Corte di Cassazione: rispetto da parte del presente ricorso dei requisiti di specificità; rilevato che i motivi - riportati in sostanza tal quali - sono formulati in termini irrimediabilmente generici, a ciò dovendosi aggiungere che non corrisponde al vero quanto affermato dal ricorrente in tema di art. 131-bis cod. pen., avendo i Giudici espressamente motivato il diniego sulla base (non soltanto dei plurimi precedenti anche specifici dell'imputato bensì) della gravità oggettiva del fatto; ritenuto, dunque, il ricorso inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo quantificare in euro 3.000,00.
Parole chiave
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posto da: LA MENDOLA IGNAZIO nato a AGRIGENTO il 24/08/1978 avverso la sentenza del 24/06/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere OMBRETTA DI GIOVINE;RITENUTO IN FATTO E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Visti gli atti e la sentenza impugnata (conferma della condanna per violenza a pubblico ufficiale, lesioni aggravate e danneggiamento); esaminato il ricorso di Ignazio La Mendola che ha dedotto:
1) violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., negato sulla base dei soli plurimi precedenti dell'imputato;
2) vizio di motivazione nell'apprezzamento delle risultanze testimoniali, senza considerare la prospettazione alternativa della difesa;
3) errata commisurazione della pena e diniego di trattamenti alternativi;
4) errata sussunzione delle condotte nell'art. 336 cod. pen.;
5) rispetto da parte del presente ricorso dei requisiti di specificità; rilevato che i motivi - riportati in sostanza tal quali - sono formulati in termini irrimediabilmente generici, a ciò dovendosi aggiungere che non corrisponde al vero quanto affermato dal ricorrente in tema di art. 131-bis cod. pen., avendo i Giudici espressamente motivato il diniego sulla base (non soltanto dei plurimi precedenti anche specifici dell'imputato bensì) della gravità oggettiva del fatto; ritenuto, dunque, il ricorso inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo quantificare in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissib P.Q.M-I '54065Morsa