Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 20291/2026 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 20291/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20291/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., negato sulla base dei soli plurimi precedenti dell'imputato; vizio di motivazione nell'apprezzamento delle risultanze testimoniali, senza considerare la prospettazione alternativa della difesa;

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 131-bis cod. pen, art. 336 cod. pen; Ordinanza — n. 20291/2026 — snpen · Corte di Cassazione: rispetto da parte del presente ricorso dei requisiti di specificità; rilevato che i motivi - riportati in sostanza tal quali - sono formulati in termini irrimediabilmente generici, a ciò dovendosi aggiungere che non corrisponde al vero quanto affermato dal ricorrente in tema di art. 131-bis cod. pen., avendo i Giudici espressamente motivato il diniego sulla base (non soltanto dei plurimi precedenti anche specifici dell'imputato bensì) della gravità oggettiva del fatto; ritenuto, dunque, il ricorso inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo quantificare in euro 3.000,00.

Parole chiave

Generato dall'IA
condono delle spese procedurali motivi di cassazione sanzioni pecuniarie motivazione inadeguata delle censure costituzionali motivi di rigore censure procedurali

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 131-bis cod. pen
violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., negato sulla base dei soli plurimi precedenti dell'imputato;
art. 336 cod. pen
errata sussunzione delle condotte nell'art. 336 cod. pen.;
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

posto da: LA MENDOLA IGNAZIO nato a AGRIGENTO il 24/08/1978 avverso la sentenza del 24/06/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere OMBRETTA DI GIOVINE;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Visti gli atti e la sentenza impugnata (conferma della condanna per violenza a pubblico ufficiale, lesioni aggravate e danneggiamento); esaminato il ricorso di Ignazio La Mendola che ha dedotto:

1) violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., negato sulla base dei soli plurimi precedenti dell'imputato;

2) vizio di motivazione nell'apprezzamento delle risultanze testimoniali, senza considerare la prospettazione alternativa della difesa;

3) errata commisurazione della pena e diniego di trattamenti alternativi;

4) errata sussunzione delle condotte nell'art. 336 cod. pen.;

5) rispetto da parte del presente ricorso dei requisiti di specificità; rilevato che i motivi - riportati in sostanza tal quali - sono formulati in termini irrimediabilmente generici, a ciò dovendosi aggiungere che non corrisponde al vero quanto affermato dal ricorrente in tema di art. 131-bis cod. pen., avendo i Giudici espressamente motivato il diniego sulla base (non soltanto dei plurimi precedenti anche specifici dell'imputato bensì) della gravità oggettiva del fatto; ritenuto, dunque, il ricorso inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo quantificare in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissib P.Q.M-I '54065Morsa