Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 20282/2026 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 20282/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20282/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

ITTORIO nato a POLISTENA il 04/10/1989 avverso la sentenza del 07/10/2025 della CORTE APPELLO di CATANZARO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO;Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che Nicola Vittorio Drammi ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione che ne ha confermato la condanna per il reato dell'art. 75 d. Igs. 6 settembre 2011, n. 159; Ritenuto che il ricorso sia inammissibile, in quanto non conferente con il contenuto della contestazione rivolta all'imputato, atteso che lo stesso deduce che il reato richiede la ripetitività della condotta, ma nel caso in esame è contestato al ricorrente la frequentazione per ben sette volte della persona pregiudicata, ne consegue che la decisione impugnata è conforme alla giurisprudenza di legittimità che ritiene che "il reato di cui all'art. 75 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, che punisce la violazione della prescrizione che impone alla persona sottoposta alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale "di non associarsi abitualmente alle persone che hanno subito condanne e sono sottoposte a misure di prevenzione o di sicurezza", prevista dall'art. 8, comma 4, del medesimo d.lgs., implica un'abitualità o serialità di comportamenti, essendo, conseguentemente, configurabile soltanto nel caso di plurimi e stabili contatti e frequentazioni con pregiudicati.(Fattispecie in cui la Suprema Corte ha ritenuto immune da vizi la sentenza di condanna che aveva dedotto il carattere non occasionale dei plurimi contatti del ricorrente con pregiudicati (almeno quattro), considerando, oltre al numero degli incontri, il tempo relativamente concentrato della frequentazione, le modalità attuative, evocative di una precedente programmazione, e la caratura criminale "di non secondaria importanza" dei soggetti frequentati" (Sez. 1, n. 14149 del 20/02/2020, Vurchio, Rv. 278942 - 01), mentre è assertiva, e non sostenuta da nulla, la deduzione proposta in ricorso secondo cui i ripetuti incontri tra il prevenuto ed il conoscente pregiudicato sarebbero stati casuali;

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Ordinanza — n. 20282/2026 — snpen · Corte di Cassazione: 75 d. Igs. 6 settembre 2011, n. 159; Ritenuto che il ricorso sia inammissibile, in quanto non conferente con il contenuto della contestazione rivolta all'imputato, atteso che lo stesso deduce che il reato richiede la ripetitività della condotta, ma nel caso in esame è contestato al ricorrente la frequentazione per ben sette volte della persona pregiudicata, ne consegue che la decisione impugnata è conforme alla giurisprudenza di legittimità che ritiene che "il reato di cui all'art. 75 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, che punisce la violazione della prescrizione che impone alla persona sottoposta alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale "di non associarsi abitualmente alle persone che hanno subito condanne e sono sottoposte a misure di prevenzione o di sicurezza", prevista dall'art. 8, comma 4, del medesimo d.lgs., implica un'abitualità o serialità di comportamenti, essendo, conseguentemente, configurabile soltanto nel caso di plurimi e stabili contatti e frequentazioni con pregiudicati.(Fattispecie in cui la Suprema Corte ha ritenuto immune da vizi la sentenza di condanna che aveva dedotto il carattere non occasionale dei plurimi contatti del ricorrente con pregiudicati (almeno quattro), considerando, oltre al numero degli incontri, il tempo relativamente concentrato della frequentazione, le modalità attuative, evocative di una precedente programmazione, e la caratura criminale "di non secondaria importanza" dei soggetti frequentati" (Sez. 1, n. 14149 del 20/02/2020, Vurchio, Rv. 278942 - 01), mentre è assertiva, e non sostenuta da nulla, la deduzione proposta in ricorso secondo cui i ripetuti incontri tra il prevenuto ed il conoscente pregiudicato sarebbero stati casuali;

Parole chiave

Generato dall'IA
reati seriali precedenti penali rilevanti ripetute violazioni del diritto degli stranieri atto sessuale con un detenuto corrispondenza con il difensore recidiva nell'infrazione
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

ITTORIO nato a POLISTENA il 04/10/1989 avverso la sentenza del 07/10/2025 della CORTE APPELLO di CATANZARO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO;Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che Nicola Vittorio Drammi ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione che ne ha confermato la condanna per il reato dell'art. 75 d. Igs. 6 settembre 2011, n. 159; Ritenuto che il ricorso sia inammissibile, in quanto non conferente con il contenuto della contestazione rivolta all'imputato, atteso che lo stesso deduce che il reato richiede la ripetitività della condotta, ma nel caso in esame è contestato al ricorrente la frequentazione per ben sette volte della persona pregiudicata, ne consegue che la decisione impugnata è conforme alla giurisprudenza di legittimità che ritiene che "il reato di cui all'art. 75 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, che punisce la violazione della prescrizione che impone alla persona sottoposta alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale "di non associarsi abitualmente alle persone che hanno subito condanne e sono sottoposte a misure di prevenzione o di sicurezza", prevista dall'art. 8, comma 4, del medesimo d.lgs., implica un'abitualità o serialità di comportamenti, essendo, conseguentemente, configurabile soltanto nel caso di plurimi e stabili contatti e frequentazioni con pregiudicati.(Fattispecie in cui la Suprema Corte ha ritenuto immune da vizi la sentenza di condanna che aveva dedotto il carattere non occasionale dei plurimi contatti del ricorrente con pregiudicati (almeno quattro), considerando, oltre al numero degli incontri, il tempo relativamente concentrato della frequentazione, le modalità attuative, evocative di una precedente programmazione, e la caratura criminale "di non secondaria importanza" dei soggetti frequentati" (Sez. 1, n. 14149 del 20/02/2020, Vurchio, Rv. 278942 - 01), mentre è assertiva, e non sostenuta da nulla, la deduzione proposta in ricorso secondo cui i ripetuti incontri tra il prevenuto ed il conoscente pregiudicato sarebbero stati casuali;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo; P.Q.M