Cassation appeal dismissed for lack of specificity regarding public utility work execution failure.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the cassation appeal inadmissible due to a lack of specificity in the grounds raised by the appellant. Zheng Qingsong challenged the revocation of his public utility work sentence, arguing the work was not initiated by execution organs, but the court found the work had begun and was merely incomplete after two years. The appeal was rejected because it failed to address the specific facts of the lower court's order concerning the 24 hours actually worked versus the 256 hours required.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 367, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 368, comma 1, lett. a) c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds do not specifically address the facts and reasoning of the contested decision, as the appellant must confront the specific arguments used by the lower court.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
nato il 07/06/1988 avverso l'ordinanza del 18/12/2025 del TRIBUNALE di FIRENZE dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO;Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che Zheng Qingsong ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione che ha revocato la pena sostitutiva dei lavori di pubblica utilità disposta nei suoi confronti; Ritenuto che il ricorso sia inammissibile, in quanto del tutto inconferente rispetto al percorso logico dell'ordinanza impugnata, atteso che nel caso in esame non si è in presenza di un lavoro di pubblica utilità che non è iniziato in mancanza di iniziativa da parte degli organi dell'esecuzione penale, ma di un lavoro di pubblica utilità che era iniziato, e che il condannato non ha portato a termine dopo più di due anni dall'inizio di esecuzione della pena / svolgendo soltanto 24 ore di lavori, anziché le 256 ore previste dal programma, argomenti contenuti nell'ordinanza impugnata con cui il ricorso non si confronta, incorrendo nel vizio di specificità dei motivi (Sez. 2, n. 17281 del 08/01/2019, Delle Cave, Rv. 276916, nonché, in motivazione, Sez.
U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268823); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo; P P.Q.MIl consigliere estensore Il presidenteCarmine Russo Vince zo Si ni --- D E F `ngl IN Cl\‘' 2