Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to waived liability claims and generic non-punishment argument.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the cassation appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged a conviction for the crime of Article 432 of the Penal Code, but the appeal was rejected because the first ground concerned a liability judgment that had been waived in the lower court, and the second ground regarding non-punishment under Article 131-bis was too generic, lacking specific factual references. Consequently, the court ruled that the appeal failed to meet admissibility requirements due to these procedural and substantive deficiencies.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 364 c.p.p.; Art. 131-bis c.p.: A cassation appeal is inadmissible if it relies on grounds that were waived in the appeal judgment or if the non-punishment argument is formulated generically without specific reference to the concrete case facts.
Parole chiave
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posto da: LAMPO MARIO nato a ANDRIA il 23/10/1962 avverso la sentenza del 08/04/2025 della CORTE APPELLO di BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO;Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che Mario Lampo ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione che ha confermato la condanna per il reato dell'art. 432 cod. pen.; Ritenuto che il ricorso sia inammissibile in quanto: - il primo motivo attiene al giudizio di responsabilità, ma i motivi di appello sul giudizio di responsabilità erano stati rinunciati, come indicato nella sentenza impugnata a pag. 2, argomento con cui il ricorso non si confronta; - il secondo motivo sulla causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.
è formulato in termini generici, mediante mera esposizione dei principi di diritto, ed è privo di qualsiasi riferimento al caso concreto, talché esso deve essere ritenuto inammissibile per genericità; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo; P. P.Q.M