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Ordinanza — n. 20273/2026 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 20273/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20273/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a GRAVINA DI PUGLIA il 16/12/1970 avverso la sentenza del 26/06/2025 della CORTE APPELLO di BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO;Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che Vito Cirillo ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione che ha confermato la condanna per il reato di cui all'art. 75 d. Igs. 6 settembre 2011, n. 159; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso è inammissibile perché si risolve in una mera richiesta di rivalutazione delle prove poste a base del giudizio di responsabilità, in particolare dell'elemento soggettivo del reato, ma nel giudizio di legittimità il sindacato sulla correttezza della valutazione della prova deve limitarsi al controllo logico e giuridico della struttura della motivazione e non può consistere nella rivalutazione della gravità, della precisione e della concordanza degli indizi, dato che ciò comporterebbe apprezzamenti riservati al giudice di merito (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 20273/2026 — snpen · Corte di Cassazione: 75 d. Igs. 6 settembre 2011, n. 159; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso è inammissibile perché si risolve in una mera richiesta di rivalutazione delle prove poste a base del giudizio di responsabilità, in particolare dell'elemento soggettivo del reato, ma nel giudizio di legittimità il sindacato sulla correttezza della valutazione della prova deve limitarsi al controllo logico e giuridico della struttura della motivazione e non può consistere nella rivalutazione della gravità, della precisione e della concordanza degli indizi, dato che ciò comporterebbe apprezzamenti riservati al giudice di merito (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747;

Parole chiave

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motivazione sufficiente motivazione inadeguata delle censure costituzionali motivazione del mutamento giurisprudenza censura dell'apprezzamento delle prove collegamento soggettivo motivi di cassazione
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Testo completo

a GRAVINA DI PUGLIA il 16/12/1970 avverso la sentenza del 26/06/2025 della CORTE APPELLO di BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO;Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che Vito Cirillo ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione che ha confermato la condanna per il reato di cui all'art. 75 d. Igs. 6 settembre 2011, n. 159; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso è inammissibile perché si risolve in una mera richiesta di rivalutazione delle prove poste a base del giudizio di responsabilità, in particolare dell'elemento soggettivo del reato, ma nel giudizio di legittimità il sindacato sulla correttezza della valutazione della prova deve limitarsi al controllo logico e giuridico della struttura della motivazione e non può consistere nella rivalutazione della gravità, della precisione e della concordanza degli indizi, dato che ciò comporterebbe apprezzamenti riservati al giudice di merito (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747;

Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217; Sez. 2, n. 29480 del 07/02/2017, Cammarata, Rv. 270519); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo; P.Q.ME3 2026 Nreí041 o úit,idiAiàfitì Mary De 2