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Ordinanza — n. 20272/2026 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 20272/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20272/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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il 09/10/1991 avverso la sentenza del 29/09/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZE dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO;Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che Dong Jiwei ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione che ha confermato la condanna per il reato degli artt. 2 e 7 I. 2 ottobre 1967, n. 895; Ritenuto che: - il primo motivo è inammissibile per mancanza di specificità (Sez. 2, n. 17281 del 08/01/2019, Delle Cave, Rv. 276916, nonché, in motivazione, Sez.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 20272/2026 — snpen · Corte di Cassazione: 2 e 7 I. 2 ottobre 1967, n. 895; Ritenuto che: - il primo motivo è inammissibile per mancanza di specificità (Sez. 2, n. 17281 del 08/01/2019, Delle Cave, Rv. 276916, nonché, in motivazione, Sez.

Parole chiave

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difetto di motivazione allegazioni insufficientemente motivate dichiarazioni inverosimili motivazione inadeguata delle censure costituzionali verosimiglianza dei motivi d'asilo motivi di cassazione
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Testo completo

il 09/10/1991 avverso la sentenza del 29/09/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZE dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO;Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che Dong Jiwei ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione che ha confermato la condanna per il reato degli artt. 2 e 7 I. 2 ottobre 1967, n. 895; Ritenuto che: - il primo motivo è inammissibile per mancanza di specificità (Sez. 2, n. 17281 del 08/01/2019, Delle Cave, Rv. 276916, nonché, in motivazione, Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268823), perché non si confronta con il percorso logico della decisione che ha rilevato che non vi è traccia di pressioni o sollecitazioni svolte nei confronti dell'imputato per rendere le dichiarazioni che sono state utilizzate nel giudizio di responsabilità, argomento su cui il ricorso non prende posizione; - il secondo motivo è inammissibile perché si risolve in una mera richiesta di rivalutazione delle prove poste a base del giudizio di responsabilità, in particolare dell'elemento soggettivo del reato, ma nel giudizio di legittimità il sindacato sulla correttezza della valutazione della prova deve limitarsi al controllo logico e giuridico della struttura della motivazione e non può consistere nella rivalutazione della gravità, della precisione e della concordanza degli indizi, dato che ciò comporterebbe apprezzamenti riservati al giudice di merito (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747;

Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217; Sez. 2, n. 29480 del 07/02/2017, Cammarata, Rv. 270519); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo; P.Q.M