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Ordinanza — n. 20270/2026 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 20270/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20270/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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posto da: CHKARA NORDDINE nato il 08/03/1988 avverso l'ordinanza del 20/01/2026 del TRIB. SORVEGLIANZA di MILANO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO;Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che Nourddin Chkara ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione che ha respinto il reclamo contro l'imposizione del regime di sorveglianza particolare; Ritenuto che: - il primo motivo è inammissibile in quant'o non individua alcun elemento di illogicità nella motivazione dell'ordinanza impugnata, che ha ritenuto che non giovi al detenuto la circostanza che il telefono cellulare gli fosse stato trovato senza batteria e scheda sin atteso che si tratta di componenti, evidentemente nascosti in altro luogo, che sono semplici da riassemblare; - il secondo motivo è inammissibile, sia in quanto deduce l'esistenza di una nullità che non è prevista dalla legge, sia perché il detenuto ha potuto comunque presentare reclamo;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 20270/2026 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo; P.

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Testo completo

posto da: CHKARA NORDDINE nato il 08/03/1988 avverso l'ordinanza del 20/01/2026 del TRIB. SORVEGLIANZA di MILANO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO;Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che Nourddin Chkara ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione che ha respinto il reclamo contro l'imposizione del regime di sorveglianza particolare; Ritenuto che: - il primo motivo è inammissibile in quant'o non individua alcun elemento di illogicità nella motivazione dell'ordinanza impugnata, che ha ritenuto che non giovi al detenuto la circostanza che il telefono cellulare gli fosse stato trovato senza batteria e scheda sin atteso che si tratta di componenti, evidentemente nascosti in altro luogo, che sono semplici da riassemblare; - il secondo motivo è inammissibile, sia in quanto deduce l'esistenza di una nullità che non è prevista dalla legge, sia perché il detenuto ha potuto comunque presentare reclamo;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo; P.