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Ordinanza — n. 20267/2026 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 20267/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20267/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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posto da: DEL NOBILE ANTONIO nato a MANFREDONIA il 19/01/1966 avverso la sentenza del 03/11/2025 della CORTE APPELLO di BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO;Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che Antonio Del Nobile ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione che ha confermato la condanna per il reato dell'art. 75 d. Igs. 6 settembre 2011, n. 159; Ritenuto che: - il primo, il quinto ed il sesto motivo si risolvono in una richiesta di rivalutazione delle evidenze probatorie sulla giustificatezza del motivo che ha indotto l'imputato ad allontanarsi dalla propria abitazione in orario notturno in contrasto con le prescrizioni della misura di prevenzione, e nel giudizio di legittimità il sindacato sulla correttezza della valutazione della prova deve limitarsi al controllo logico e giuridico della struttura della motivazione e non può consistere nella rivalutazione della gravità, della precisione e della concordanza degli indizi, dato che ciò comporterebbe apprezzamenti riservati al giudice di merito (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747;

Regesto Legislator

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art. 133 cod. pen, art. 131-bis cod. pen; Ordinanza — n. 20267/2026 — snpen · Corte di Cassazione: 75 d. Igs. 6 settembre 2011, n. 159; Ritenuto che: - il primo, il quinto ed il sesto motivo si risolvono in una richiesta di rivalutazione delle evidenze probatorie sulla giustificatezza del motivo che ha indotto l'imputato ad allontanarsi dalla propria abitazione in orario notturno in contrasto con le prescrizioni della misura di prevenzione, e nel giudizio di legittimità il sindacato sulla correttezza della valutazione della prova deve limitarsi al controllo logico e giuridico della struttura della motivazione e non può consistere nella rivalutazione della gravità, della precisione e della concordanza degli indizi, dato che ciò comporterebbe apprezzamenti riservati al giudice di merito (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747;

Parole chiave

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permesso di promuovere un procedimento penale aiuto all'evasione di detenuti assenza di persecuzione proroga della carcerazione preventiva esenzione dalla pena restrizione di libertà

Disposizioni normative citate

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art. 133 cod. pen
273217); - il secondo motivo attacca la quantificazione della pena ed è in contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità secondo cui non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione di quali siano i criteri di cui all'art. 133 cod. pen.
art. 131-bis cod. pen
271243); - il terzo motivo sull'applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.
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Testo completo

posto da: DEL NOBILE ANTONIO nato a MANFREDONIA il 19/01/1966 avverso la sentenza del 03/11/2025 della CORTE APPELLO di BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO;Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che Antonio Del Nobile ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione che ha confermato la condanna per il reato dell'art. 75 d. Igs. 6 settembre 2011, n. 159; Ritenuto che: - il primo, il quinto ed il sesto motivo si risolvono in una richiesta di rivalutazione delle evidenze probatorie sulla giustificatezza del motivo che ha indotto l'imputato ad allontanarsi dalla propria abitazione in orario notturno in contrasto con le prescrizioni della misura di prevenzione, e nel giudizio di legittimità il sindacato sulla correttezza della valutazione della prova deve limitarsi al controllo logico e giuridico della struttura della motivazione e non può consistere nella rivalutazione della gravità, della precisione e della concordanza degli indizi, dato che ciò comporterebbe apprezzamenti riservati al giudice di merito (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747;

Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217); - il secondo motivo attacca la quantificazione della pena ed è in contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità secondo cui non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione di quali siano i criteri di cui all'art. 133 cod. pen. che hanno ispirato la decisione, essendo necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media edittale (cfr. Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, Del Papa, Rv. 276288;

Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243); - il terzo motivo sull'applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. è inammissibile in quanto nell'atto d'appello era stato chiesto in modo generico ed un motivo di appello inammissibile rende, a sua volta, inammissibile il ricorso per cassazione nella parte in cui coltiva il medesimo motivo di appello (cfr. per tutte, Sez. 3, n. 46588 del 03/10/2019, Bercigli, Rv. 277281); - il quarto motivo è inammissibile perché inconferente rispetto al giudizio di responsabilità per il reato per cui l'imputato è stato condannato;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila; P.Q. P.Q.M