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Ordinanza — n. 20266/2026 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 20266/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20266/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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' nato a LEGNANO il 28/04/1993 avverso l'ordinanza del 23/12/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di MILANO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO;Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che Nicolò Giordano ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione che ha revocato l'affidamento in prova; Ritenuto che l'unico motivo del ricorso sia inammissibile in quanto l'ordinanza impugnata è conforme al principio espresso dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui, se i fatti per i quali sopraggiunge misura cautelare sono antecedenti a quelli in esecuzione, il Tribunale di sorveglianza deve esprimere una nuova valutazione sulla meritevolezza della misura alternativa (Sez. 1, n. 23190 del 10 maggio 2002, Calia, Rv. 221640;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 20266/2026 — snpen · Corte di Cassazione: SORVEGLIANZA di MILANO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO;Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che Nicolò Giordano ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione che ha revocato l'affidamento in prova; Ritenuto che l'unico motivo del ricorso sia inammissibile in quanto l'ordinanza impugnata è conforme al principio espresso dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui, se i fatti per i quali sopraggiunge misura cautelare sono antecedenti a quelli in esecuzione, il Tribunale di sorveglianza deve esprimere una nuova valutazione sulla meritevolezza della misura alternativa (Sez. 1, n. 23190 del 10 maggio 2002, Calia, Rv. 221640;

Parole chiave

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misura sostitutiva della detenzione assistenza riabilitativa adeguamento della pena riesame dell'asilo esenzione dalla pena controllo periodico della detenzione
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Testo completo

' nato a LEGNANO il 28/04/1993 avverso l'ordinanza del 23/12/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di MILANO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO;Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che Nicolò Giordano ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione che ha revocato l'affidamento in prova; Ritenuto che l'unico motivo del ricorso sia inammissibile in quanto l'ordinanza impugnata è conforme al principio espresso dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui, se i fatti per i quali sopraggiunge misura cautelare sono antecedenti a quelli in esecuzione, il Tribunale di sorveglianza deve esprimere una nuova valutazione sulla meritevolezza della misura alternativa (Sez. 1, n. 23190 del 10 maggio 2002, Calia, Rv. 221640;

Sez. 1, n. 38453 del, 01/10/2008, Imperatori, Rv. 241308), in particolare se la valutazione del provvedimento cautelare ha introdotto nuovi elementi rispetto a quelli valutati in occasione della concessione della misura (Sez. 1, n. 42579 del 17/09/2013, Bevilacqua, Rv. 256701), più esattamente "nuovi elementi capaci di modificare il quadro delle conoscenze utilizzate al momento in cui fu formulata la prognosi favorevole alla sua concessione" (Sez. 1, n. 35781 del 27/11/2020, Russo, Rv. 280095); il ricorso non si confronta con il percorso logico della decisione e si limita a riaffermare la condotta corretta dell'affidato in corso di esecuzione e la anteriorità dei fatti oggetto di misura rispetto all'inizio dell'espiazione; esso è, pertanto, inammissibile per mancanza di specificità (Sez. 2, n. 17281 del 08/01/2019, Delle Cave, Rv. 276916, nonché, in motivazione, Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268823), non essendo coerente con il contenuto della motivazione dell'ordinanza impugnata; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo; P.Q.M