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Ordinanza — n. 20264/2026 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 20264/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20264/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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nato a SANT'ANTIMO il 03/08/1971 avverso l'ordinanza del 26/11/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO;Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che Amodio Ferriero ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione che ha respinto l'istanza di continuazione tra reati; Ritenuto che l'unico motivo del ricorso sia inammissibile in quanto in contrasto con la giurisprudenza consolidata di legittimità, che esclude che un reato-fine commesso nell'ambito di una associazione a delinquere sia necessariamente sorretto da volizione unitaria con la partecipazione alla stessa (Sez. 1, n. 23818 del 22/06/2020, Toscano, Rv. 279430;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 20264/2026 — snpen · Corte di Cassazione: 1, n. 23818 del 22/06/2020, Toscano, Rv. 279430;

Parole chiave

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inchiesta per falsità atti contraffazione di merci falsa dichiarazione della parte perseguimento penale per truffa concorso materiale di reati complicità in sottrazione d'imposta
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Testo completo

nato a SANT'ANTIMO il 03/08/1971 avverso l'ordinanza del 26/11/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO;Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che Amodio Ferriero ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione che ha respinto l'istanza di continuazione tra reati; Ritenuto che l'unico motivo del ricorso sia inammissibile in quanto in contrasto con la giurisprudenza consolidata di legittimità, che esclude che un reato-fine commesso nell'ambito di una associazione a delinquere sia necessariamente sorretto da volizione unitaria con la partecipazione alla stessa (Sez. 1, n. 23818 del 22/06/2020, Toscano, Rv. 279430;

Sez. 1, n. 40318 del 04/07/2013, Corigliano, Rv. 257253), non essendo manifestamente illogico nel caso in esame il percorso motivazione dell'ordinanza impugnata che ha ritenuto che il reato di detenzione di documenti falsi commesso nel 2018, nel contesto della latitanza del ricorrente, possa essere stato sorretto da una volizione criminale unitaria con estorsioni e partecipazione ad associazione mafiosa iniziate nel 2012; in quel periodo, infatti, il soggetto non poteva già sapere che nel 2017 sarebbe stato attinto da misura cautelare detentiva e si sarebbe reso latitante, circostanza di fatto all'interno della quale è stato ritenuto esser stato commesso il reato di detenzione di documenti falsi oggetto dell'istanza;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo; P P.Q.MIl consigliere estensore Il presidente Carmine Russo Vincenzo Sni DEPOSC-, egt,Il a,-- Mania b g#Rigi 2