Ordinanza — n. 20262/2026 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAposto da: ESPOSITO GAETANO nato a SORRENTO il 10/08/1981 avverso la sentenza del 20/01/2026 della CORTE APPELLO di SALERNO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO;Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che Gaetano Esposito ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione che ha confermato la condanna per i reati dell'art. 75 d. Igs. 6 settembre 2011, n. 159, e 4 I. 18 aprile 1975, n. 110; Ritenuto che: - il primo motivo è inammissibile per mancanza di specificità (Sez. 2, n. 17281 del 08/01/2019, Delle Cave, Rv. 276916, nonché, in motivazione, Sez.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 131-bis cod. pen; Ordinanza — n. 20262/2026 — snpen · Corte di Cassazione: 75 d. Igs. 6 settembre 2011, n. 159, e 4 I. 18 aprile 1975, n. 110; Ritenuto che: - il primo motivo è inammissibile per mancanza di specificità (Sez. 2, n. 17281 del 08/01/2019, Delle Cave, Rv. 276916, nonché, in motivazione, Sez.
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posto da: ESPOSITO GAETANO nato a SORRENTO il 10/08/1981 avverso la sentenza del 20/01/2026 della CORTE APPELLO di SALERNO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO;Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che Gaetano Esposito ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione che ha confermato la condanna per i reati dell'art. 75 d. Igs. 6 settembre 2011, n. 159, e 4 I. 18 aprile 1975, n. 110; Ritenuto che: - il primo motivo è inammissibile per mancanza di specificità (Sez. 2, n. 17281 del 08/01/2019, Delle Cave, Rv. 276916, nonché, in motivazione, Sez.
U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268823) perché non si confronta con il percorso logico della decisione che ha ritenuto l'inapplicabilità del beneficio di cui all'art. 131-bis cod. pen. per la condotta concreta posta in essere, ed il pericolo che ne è conseguito, che è una forma dell'offesa arrecata all'interesse tutelato dal diritto; - il secondo motivo è inammissibile perché si risolve in una mera richiesta di rivalutazione delle prove poste a base dello stesso, ma nel giudizio di legittimità il sindacato sulla correttezza della valutazione della prova deve limitarsi al controllo logico e giuridico della struttura della motivazione e non può consistere nella rivalutazione della gravità, della precisione e della concordanza degli indizi, dato che ciò comporterebbe apprezzamenti riservati al giudice di merito (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747;
Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217; Sez. 2, n. 29480 del 07/02/2017, Cammarata, Rv. 270519); - il terzo motivo è inammissibile ex art. 606, comma 3, ultimo periodo, cod. proc. pen. in quanto non proposto in appello; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo; P. P.Q.MIl consigliere estensore Il presidenteCarmine Russo Vi enzo ' VA;
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