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Ordinanza — n. 20257/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against home detention order due to lack of risk assessment compliance.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20257/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's partial grant of home detention. The appellant argued for alternative measures, but the trial court correctly applied established jurisprudence requiring a comprehensive evaluation of recidivism risk, criminal history, and police information. The decision stands because the lower court's reasoning regarding the appellant's violent nature and proximity to organized crime was deemed logical and consistent with statutory requirements for the double prognostic judgment.

Regesto Legislator

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Art. 47 ord. pen.; The Court of Cassation holds that the supervisory tribunal must conduct a comprehensive double prognostic assessment covering recidivism risk and social reintegration utility, weighing factors such as crime gravity, prior record, and police data, and that a finding of unfitness for broader measures based on repeated violent offenses is legally sound.

Parole chiave

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supervisory tribunal home detention order recidivism risk assessment double prognostic judgment inadmissible appeal criminal history evaluation social reintegration utility prognosi di pericolosità

Disposizioni normative citate

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Art. 47 ord. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 4390 del 20/12/2019, Nicolai
Sez. 1, n. 38953 del 18/06/2021, Palermo
278174 - 01), i precedenti penali (Sez. 1, n. 38953 del 18/06/2021, Palermo, Rv.
Sez. 1, n. 41796 del 09/09/2021, Acri
282146 - 01), le pendenze processuali (Sez. 1, n. 41796 del 09/09/2021, Acri, Rv.
Sez. 1, n. 10586 dell08/02/2019, Catalano
282153 - 01), le informazioni di polizia, (Sez. 1, n. 10586 dell08/02/2019, Catalano, ' Rv.
Sez. 1, n. 1410 del 30/10/2019, M.
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Testo completo

posto da: DI STEFANO SALVATORE nato a ACI SANT'ANTONIO il 16/06/1968 avverso l'ordinanza del 09/01/2026 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO;Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che Salvatore Di Stefano ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione che ha accolto solo parzialmente la sua istanza di misure alternative disponendo la detenzione domiciliare; Ritenuto che gli argomenti dedotti nel ricorso siano manifestamente infondati, in quanto in contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui per effettuare il doppio giudizio prognostico previsto dall'art. 47 ord. pen., ovvero che non esista un pericolo di recidiva ("assicuri la prevenzione del pericolo che egli commetta altri reati") e che l'affidamento sia utile per il reinserimento sociale del condannato ("contribuisca alla rieducazione del reo"), il Tribunale di sorveglianza deve valutare la gravità del reato commesso (cfr.

Sez. 1, n. 4390 del 20/12/2019, dep. 2020, Nicolai, Rv. 278174 - 01), i precedenti penali (Sez. 1, n. 38953 del 18/06/2021, Palermo, Rv. 282146 - 01), le pendenze processuali (Sez. 1, n. 41796 del 09/09/2021, Acri, Rv. 282153 - 01), le informazioni di polizia, (Sez. 1, n. 10586 dell08/02/2019, Catalano, ' Rv. 274993- 01), l'inizio di un percorso di revisione critica del proprio passato (Sez. 1, n. 1410 del 30/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 277924 - 01), e nel caso in esame la non affidabilità del condannato ai fini della misura più ampia è stato motivato in modo non illogico con il riferimento alla ripetuta ricaduta nel crimine da parte dello stesso, che è stato anche vicino a contesti di criminalità organizzata, all'indole particolarmente violenta del condannato che dimostrano i reati posti in essere in passato (omicidio, rapina, estorsione, reati in materia di armi), diversi da quello in espiazione (che è una rissa, reato peraltro anch'esso caratterizzato da condotte violente);

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo; P.Q P.Q.M