Ordinanza — n. 20256/2026 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAnato a GERGEI il 17/03/1972 avverso l'ordinanza del 04/12/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di CAGLIARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO;Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che Giovanni Meloni ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione che ha confermato l'applicazione della misura di scurezza della libertà vigilata, ed insiste nel ricorso con memoria depositata in corso di procedimento; Ritenuto che i motivi proposti in ricorso sono meramente riproduttivi di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (v. in particolare pagg. 5 e 6 dell'ordinanza impugnata), contro cui il ricorso si limita a riproporre la tesi dell'assenza di pericolosità attuale del condannato, che è un accertamento di fatto e che, in realtà, è stato motivato in modo non illogico nel provvedimento impugnato con il riferimento alle ripetute ricadute nel crimine dell'interessato;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 20256/2026 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo; P.Q.MI Funi o lo ..
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
nato a GERGEI il 17/03/1972 avverso l'ordinanza del 04/12/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di CAGLIARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO;Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che Giovanni Meloni ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione che ha confermato l'applicazione della misura di scurezza della libertà vigilata, ed insiste nel ricorso con memoria depositata in corso di procedimento; Ritenuto che i motivi proposti in ricorso sono meramente riproduttivi di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (v. in particolare pagg. 5 e 6 dell'ordinanza impugnata), contro cui il ricorso si limita a riproporre la tesi dell'assenza di pericolosità attuale del condannato, che è un accertamento di fatto e che, in realtà, è stato motivato in modo non illogico nel provvedimento impugnato con il riferimento alle ripetute ricadute nel crimine dell'interessato;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo; P.Q.MI Funi o lo ..