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Ordinanza — n. 20256/2026 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 20256/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20256/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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nato a GERGEI il 17/03/1972 avverso l'ordinanza del 04/12/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di CAGLIARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO;Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che Giovanni Meloni ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione che ha confermato l'applicazione della misura di scurezza della libertà vigilata, ed insiste nel ricorso con memoria depositata in corso di procedimento; Ritenuto che i motivi proposti in ricorso sono meramente riproduttivi di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (v. in particolare pagg. 5 e 6 dell'ordinanza impugnata), contro cui il ricorso si limita a riproporre la tesi dell'assenza di pericolosità attuale del condannato, che è un accertamento di fatto e che, in realtà, è stato motivato in modo non illogico nel provvedimento impugnato con il riferimento alle ripetute ricadute nel crimine dell'interessato;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 20256/2026 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo; P.Q.MI Funi o lo ..

Parole chiave

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pericolo di reiterazione prova del rischio persecuzione controllo periodico della detenzione minaccia attuale riesame della curatela revoca della sospensione condizionale
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Testo completo

nato a GERGEI il 17/03/1972 avverso l'ordinanza del 04/12/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di CAGLIARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO;Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che Giovanni Meloni ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione che ha confermato l'applicazione della misura di scurezza della libertà vigilata, ed insiste nel ricorso con memoria depositata in corso di procedimento; Ritenuto che i motivi proposti in ricorso sono meramente riproduttivi di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (v. in particolare pagg. 5 e 6 dell'ordinanza impugnata), contro cui il ricorso si limita a riproporre la tesi dell'assenza di pericolosità attuale del condannato, che è un accertamento di fatto e che, in realtà, è stato motivato in modo non illogico nel provvedimento impugnato con il riferimento alle ripetute ricadute nel crimine dell'interessato;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo; P.Q.MI Funi o lo ..